Art. 26 
 
                        Modifiche all'art. 7 
                    della legge regionale 17/2009 
 
  1. All'art. 7 della  legge  regionale  17/2009  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  1-bis  dopo  le  parole  «individuazione  su  base
catastale» sono aggiunte le seguenti: «di cui si prende  atto,  anche
ai fini degli obblighi  di  ordinaria  e  straordinaria  manutenzione
relativi alle opere eseguite, con decreto del Direttore  di  servizio
competente a  gestire  il  demanio  idrico  regionale  o  di  un  suo
delegato»; 
    b) al comma 2 dopo  le  parole  «uso  sostenibile  delle  risorse
naturalistiche»  sono  inserite  le  seguenti:  «qualora  i  transiti
interessino  siti  Natura  2000,  aree  protette,  biotopi  e   prati
stabili»; 
    c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. Non sono soggette a concessione, ne' alla corresponsione di
alcun canone, fermo restando l'obbligo di acquisire  l'autorizzazione
idraulica di cui al regio  decreto  523/1904,  il  parere  favorevole
della struttura regionale competente in materia di  infrastrutture  e
vie di navigazione interna in relazione ai beni  del  demanio  idrico
regionale aventi carattere di navigabilita', il nulla-osta del comune
territorialmente competente e il parere  favorevole  della  struttura
regionale  competente  in  materia  di   tutela   di   biodiversita',
limitatamente alle occupazioni temporanee di cui alla lettera b)  per
la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di  salvaguardia  di
siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili: 
    a) le occupazioni di beni del demanio  idrico  regionale  per  un
periodo non superiore a due giorni; 
    b) le occupazioni di beni del demanio  idrico  regionale  per  un
periodo non superiore a trenta giorni qualora siano finalizzate  allo
svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile  o
alla  prevenzione  dell'incolumita'  pubblica  o  della  salvaguardia
ambientale.».