Art. 26 Modifiche all'art. 7 della legge regionale 17/2009 1. All'art. 7 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1-bis dopo le parole «individuazione su base catastale» sono aggiunte le seguenti: «di cui si prende atto, anche ai fini degli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione relativi alle opere eseguite, con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale o di un suo delegato»; b) al comma 2 dopo le parole «uso sostenibile delle risorse naturalistiche» sono inserite le seguenti: «qualora i transiti interessino siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili»; c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Non sono soggette a concessione, ne' alla corresponsione di alcun canone, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilita', il nulla-osta del comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela di biodiversita', limitatamente alle occupazioni temporanee di cui alla lettera b) per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili: a) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni; b) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a trenta giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumita' pubblica o della salvaguardia ambientale.».