Art. 27 Modifiche all'art. 8 della legge regionale 17/2009 1. All'art. 8 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole «del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico della Regione» sono inserite le seguenti: «, o di un suo delegato,»; b) al comma 1-bis dopo le parole «del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale,» sono inserite le seguenti: «o di un suo delegato,»; c) al comma 1-ter le parole «e al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalita' agricole, fermi restando in capo al concessionario i requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari» sono sostituite dalle seguenti: «e di dichiarazione di impegno di utilizzo del bene a fini agricoli per tutto il periodo di vigenza della concessione».