Art. 27 
 
                        Modifiche all'art. 8 
                    della legge regionale 17/2009 
 
  1. All'art. 8 della  legge  regionale  17/2009  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  1  dopo  le  parole  «del  Direttore  di  servizio
competente a gestire il demanio idrico della Regione»  sono  inserite
le seguenti: «, o di un suo delegato,»; 
    b) al comma 1-bis dopo  le  parole  «del  Direttore  di  servizio
competente a gestire il demanio idrico regionale,» sono  inserite  le
seguenti: «o di un suo delegato,»; 
    c) al comma 1-ter le parole «e al mantenimento dell'utilizzo  del
bene a finalita' agricole, fermi restando in capo al concessionario i
requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti  in  materia
di  contratti  agrari»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «e   di
dichiarazione di impegno di utilizzo del bene  a  fini  agricoli  per
tutto il periodo di vigenza della concessione».