Art. 28 Modifiche all'art. 9 della legge regionale 17/2009 1. All'art. 9 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «all'Albo e sul sito informatico del Comune» sono sostituite dalle seguenti: «all'Albo del Comune»; b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera c) le parole «non suscettibili di utilizzazione commerciale, produttiva, turistica o economica>> sono sostituite dalle seguenti: «a fini privati non direttamente e autonomamente utilizzabili a fini commerciali, produttivi, turistici o economici»; 2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) autorizzazioni di cui all'art. 4-bis, comma 2, concessioni di cui all'art. 10, commi 4-bis e 4-ter, e all'art. 11 e autorizzazioni di cui all'art. 12.»; c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Qualora entro i termini indicati dal comma 1 siano presentate domande per utilizzi tra loro diversi dello stesso bene del demanio idrico regionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, la concessione e' messa a gara nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura a evidenza pubblica, assumendo come canone base quello maggiormente vantaggioso per l'Amministrazione regionale, cosi' come determinato ai sensi dell'art. 14, comma 1.».