Art. 28 
 
                        Modifiche all'art. 9 
                    della legge regionale 17/2009 
 
  1. All'art. 9 della  legge  regionale  17/2009  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «all'Albo  e  sul  sito  informatico  del
Comune» sono sostituite dalle seguenti: «all'Albo del Comune»; 
    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) alla lettera c) le parole «non suscettibili di utilizzazione
commerciale, produttiva,  turistica  o  economica>>  sono  sostituite
dalle seguenti: «a fini  privati  non  direttamente  e  autonomamente
utilizzabili a fini commerciali, produttivi, turistici o economici»; 
      2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) autorizzazioni di cui all'art. 4-bis, comma 2,  concessioni  di
cui all'art. 10, commi 4-bis e 4-ter, e all'art. 11 e  autorizzazioni
di cui all'art. 12.»; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Qualora  entro  i  termini  indicati  dal  comma  1  siano
presentate domande per utilizzi tra loro diversi  dello  stesso  bene
del  demanio  idrico  regionale,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'art. 10, la concessione e'  messa  a  gara  nel  rispetto  della
normativa vigente  in  materia  di  procedura  a  evidenza  pubblica,
assumendo  come  canone  base  quello  maggiormente  vantaggioso  per
l'Amministrazione  regionale,  cosi'  come   determinato   ai   sensi
dell'art. 14, comma 1.».