Art. 29 Modifiche all'art. 10 della legge regionale 17/2009 1. All'art. 10 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «al parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e vie di navigazione, ai fini dell'accertamento della compatibilita' dell'opera con la navigabilita' del corso d'acqua» sono sostituite dalle seguenti: «al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilita' dell'opera con la sicurezza della navigazione>» b) al comma 2 le parole «al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e vie di navigazione, ai fini dell'accertamento della compatibilita' dell'opera con la navigabilita' del corso d'acqua» sono sostituite dalle seguenti: «al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilita' dell'opera con la sicurezza della navigazione»; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il rilascio di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere gia' realizzate su beni del demanio idrico regionale rimane subordinato alla verifica dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 o al rilascio del parere di compatibilita' idraulica da parte della struttura regionale competente.»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale che non comportano la realizzazione di opere e' subordinato: a) al parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo; b) al parere favorevole del comune territorialmente competente sulla compatibilita' con gli strumenti di pianificazione comunali; c) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e della biodiversita' per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili; d) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di risorse forestali qualora l'utilizzo interessi zone boscate; e) in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilita', al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilita' dell'opera con la sicurezza della navigazione.»; e) dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: «4-ter. I titolari di concessione di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilita', dopo almeno due anni dalla data di decorrenza della concessione, possono avanzare istanza per la modifica o l'ampliamento delle opere ricadenti nell'area in concessione e ferma restando la tipologia di utilizzo, la cui accoglibilita' rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 2, ferma restando la rideterminazione del canone concessorio.».