Art. 29 
 
                        Modifiche all'art. 10 
                    della legge regionale 17/2009 
 
  1. All'art. 10 della legge  regionale  17/2009  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole  «al  parere  della  struttura  regionale
competente in  materia  di  infrastrutture  di  trasporto  e  vie  di
navigazione,   ai   fini   dell'accertamento   della   compatibilita'
dell'opera con la navigabilita' del corso  d'acqua»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «al  parere  favorevole  della  struttura  regionale
competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna,
qualora si renda necessario accertare  la  compatibilita'  dell'opera
con la sicurezza della navigazione>» 
    b) al comma 2 le parole «al  parere  vincolante  della  struttura
regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e  vie
di  navigazione,  ai  fini  dell'accertamento  della   compatibilita'
dell'opera con la navigabilita' del corso  d'acqua»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «al  parere  favorevole  della  struttura  regionale
competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna,
qualora si renda necessario accertare  la  compatibilita'  dell'opera
con la sicurezza della navigazione»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il rilascio  di
concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere  gia'  realizzate
su beni del demanio idrico regionale rimane subordinato alla verifica
dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione  idraulica  di  cui  al
regio decreto 523/1904 o al rilascio  del  parere  di  compatibilita'
idraulica da parte della struttura regionale competente.»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni  del  demanio
idrico regionale che non comportano  la  realizzazione  di  opere  e'
subordinato: 
    a) al  parere  favorevole  da  parte  della  struttura  regionale
competente in materia di idraulica e difesa del suolo; 
    b) al parere favorevole del  comune  territorialmente  competente
sulla compatibilita' con gli strumenti di pianificazione comunali; 
    c) al parere favorevole della struttura regionale  competente  in
materia  di  tutela  del  paesaggio  e  della  biodiversita'  per  la
ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti
Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili; 
    d) al parere favorevole della struttura regionale  competente  in
materia  di  risorse  forestali  qualora  l'utilizzo  interessi  zone
boscate; 
    e) in caso di beni del demanio idrico regionale aventi  carattere
di navigabilita', al  parere  favorevole  della  struttura  regionale
competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna,
qualora si renda necessario accertare  la  compatibilita'  dell'opera
con la sicurezza della navigazione.»; 
    e) dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: 
  «4-ter. I titolari  di  concessione  di  beni  del  demanio  idrico
regionale aventi carattere di navigabilita',  dopo  almeno  due  anni
dalla data di decorrenza della concessione, possono avanzare  istanza
per la modifica o l'ampliamento delle opere  ricadenti  nell'area  in
concessione e  ferma  restando  la  tipologia  di  utilizzo,  la  cui
accoglibilita'       rimane       subordinata        all'acquisizione
dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma  2,  ferma
restando la rideterminazione del canone concessorio.».