Art. 30 
 
                      Sostituzione dell'art. 11 
                    della legge regionale 17/2009 
 
  1. L'art. 11  della  legge  regionale  17/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 11 (Concessioni di breve durata). - 1. E' ammesso il rilascio
di concessioni per  l'occupazione  temporanea  di  beni  del  demanio
idrico regionale fino a un periodo massimo di trentasei mesi, per  la
realizzazione di opere dichiarate urgenti, provvisorie o destinate  a
essere assunte  in  concessione  da  un  soggetto  diverso  dal  loro
realizzatore, subordinatamente  all'acquisizione  dell'autorizzazione
idraulica di cui al regio decreto 523/1904 e al rilascio  del  parere
della struttura regionale competente in materia di  infrastrutture  e
vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare  la
compatibilita' dell'opera con la sicurezza della  navigazione,  e  al
pagamento del canone determinato ai sensi dell'art. 14, comma 1. 
  2. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  7,  comma  2-bis,  e'
ammesso il rilascio di concessioni per la mera occupazione, anche con
strutture di facile rimozione, di beni del demanio  idrico  regionale
per un periodo massimo di  trenta  giorni,  anche  non  continuativi,
fermo restando l'obbligo di acquisire il parere favorevole  da  parte
della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa
del suolo, il parere favorevole della struttura regionale  competente
in materia di infrastrutture e vie di  navigazione  in  relazione  ai
beni del demanio idrico regionale aventi carattere di  navigabilita',
il nulla-osta del comune  territorialmente  competente  e  il  parere
favorevole della struttura regionale competente in materia di  tutela
degli ambienti naturali e delle  biodiversita',  subordinatamente  al
pagamento di un canone ricognitorio di 100 euro. 
  3. E' ammesso il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico
regionale a titolo gratuito per la  realizzazione  di  interventi  di
recupero o ripristino idraulico o ambientale per un  periodo  massimo
di sessanta mesi, subordinatamente all'acquisizione dei pareri di cui
all'art. 10, comma 3.».