Art. 31 Modifiche all'art. 14 della legge regionale 17/2009 1. All'art. 14 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole «l'utilizzo di opere e fabbricati» sono inserite le seguenti: «e l'utilizzo di aree»; b) dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti: «b-bis) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); b-ter) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di attraversamenti con ponti carrabili e pedonali a fini esclusivamente privati, non direttamente e autonomamente utilizzabili ai fini commerciali, produttivi, turistici ed economici, con esclusione delle concessioni rilasciate dai consorzi di bonifica; b-quater) per la realizzazione di opere o interventi finalizzati all'acquisizione di dati idrografici o ambientali; b-quinquies) per l'utilizzo di zone cinofile come disciplinate dall'art. 25, commi 3 e 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria).»; c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo del bene del demanio idrico regionale, e' tenuto al pagamento di un'indennita' pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte del servizio competente in materia di demanio idrico regionale, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualita' o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.».