Art. 31 
 
                        Modifiche all'art. 14 
                    della legge regionale 17/2009 
 
  1. All'art. 14 della legge  regionale  17/2009  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a) del comma 2  dopo  le  parole  «l'utilizzo  di
opere e fabbricati» sono  inserite  le  seguenti:  «e  l'utilizzo  di
aree»; 
    b) dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti: 
      «b-bis) per la realizzazione, il mantenimento e  l'utilizzo  di
reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione  elettronica,  ai
sensi dell'art. 93 del decreto legislativo  1  agosto  2003,  n.  259
(Codice delle comunicazioni elettroniche); 
      b-ter) per la realizzazione, il mantenimento  e  l'utilizzo  di
attraversamenti con ponti carrabili e pedonali a fini  esclusivamente
privati,  non  direttamente  e  autonomamente  utilizzabili  ai  fini
commerciali, produttivi, turistici ed economici, con esclusione delle
concessioni rilasciate dai consorzi di bonifica; 
      b-quater)  per  la  realizzazione   di   opere   o   interventi
finalizzati all'acquisizione di dati idrografici o ambientali; 
      b-quinquies) per l'utilizzo di zone cinofile come  disciplinate
dall'art. 25, commi 3 e 4, della legge regionale 6 marzo 2008,  n.  6
(Disposizioni per la  programmazione  faunistica  e  per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria).»; 
    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo del
bene  del  demanio  idrico  regionale,  e'  tenuto  al  pagamento  di
un'indennita' pari al valore del canone  di  concessione  vigente  al
momento della richiesta da parte del servizio competente  in  materia
di  demanio  idrico  regionale,  maggiorato  del  20  per   cento   e
moltiplicato per cinque annualita' o per la minor durata di accertato
pregresso utilizzo.».