Art. 32 
 
                  Inserimento degli articoli 14-bis 
               e 14-ter nella legge regionale 17/2009 
 
  1. Dopo l'art. 14 della legge regionale  17/2009  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «Art.  14-bis  (Concessioni  trentennali  rilasciate  allo   stesso
soggetto). - 1. Al fine di semplificare e razionalizzare la  gestione
delle concessioni di beni del demanio idrico  regionale,  i  soggetti
titolari di almeno dieci concessioni di  durata  trentennale  possono
avanzare richiesta  all'Amministrazione  regionale  di  assolvere  il
pagamento dei relativi canoni in un'unica soluzione anticipata, fermo
restando l'aggiornamento annuale calcolato sulla  base  degli  indici
ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, sui prezzi al consumo delle
famiglie degli operai e degli impiegati. 
  2. Con decreto del direttore di servizio competente  a  gestire  il
demanio idrico regionale si procede entro il 31 dicembre di ogni anno
alla ricognizione  delle  concessioni  di  cui  al  comma  1  e  alla
determinazione del canone complessivo  aggiornato,  da  corrispondere
entro sei mesi dalla richiesta dell'Amministrazione regionale. 
  3.  Indipendentemente  dalla  data  di   scadenza   delle   singole
annualita' di canone, il  canone  di  cui  al  comma  2  va  riferito
all'anno  solare,  fatta  eccezione  per  l'anno  di  scadenza  della
concessione. 
  4. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere  lo  svincolo  dei
depositi  cauzionali  costituiti  a  garanzia  delle  concessioni  in
vigore,    subordinatamente    alla     costituzione     a     favore
dell'Amministrazione regionale di  polizza  fidejussoria  bancaria  o
assicurativa pari al valore complessivo dei  depositi  cauzionali  da
svincolare. 
  5. In caso di rilascio di nuove concessioni ai soggetti di  cui  al
comma 1, il primo  canone  da  corrispondere  in  via  anticipata  e'
calcolato con decorrenza dalla data di rilascio della  concessione  e
fino al 31 dicembre dell'anno in corso  e  la  garanzia  puo'  essere
prestata tramite estensione della  polizza  fidejussoria  di  cui  al
comma 4,  per  un  importo  pari  a  due  annualita'  del  canone  di
concessione.». 
  «Art.  14-ter  (Garanzie).  -  1.  Al  fine   di   semplificare   i
procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e
imprese, in caso di rilascio  di  concessioni  di  beni  del  demanio
idrico regionale non e' dovuta  la  cauzione  qualora  l'importo  del
canone annuo iniziale di concessione sia inferiore  o  uguale  a  500
euro.».