Art. 33 
 
                         Modifica all'art. 2 
                    della legge regionale 28/2002 
 
  1. Il comma 6-bis dell'art. 2  della  legge  regionale  29  ottobre
2002, n. 28 (Norme in  materia  di  bonifica  e  di  ordinamento  dei
Consorzi di bonifica, nonche' modifiche alle leggi regionali  9/1999,
in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle  acque,
7/2000, in materia  di  restituzione  degli  incentivi,  28/2001,  in
materia  di  deflusso  minimo  vitale  delle  derivazioni  d'acqua  e
16/2002, in materia di gestione del demanio  idrico),  e'  sostituito
dal seguente: 
  «6-bis.  I  consorzi  di  bonifica  esercitano  le  funzioni  e  le
competenze  attribuite  dalla  normativa  vigente,  ivi  incluso   il
rilascio delle concessioni e delle licenze di cui  all'art.  136  del
regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento  per  la  esecuzione
del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e  della  legge  7
luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e  dei  terreni
paludosi), in relazione alle opere previste dal presente  articolo  e
alle opere previste dall'art. 8 sui beni iscritti al  demanio  idrico
regionale o trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi del  decreto
legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento  di
beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni  in  materia
di risorse idriche e di difesa  del  suolo),  e  comunque  sui  corsi
d'acqua classificati di classe 4 ai sensi dell'art.  4,  lettera  d),
della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in
materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).».