Art. 19 
 
     Zone di rispetto venatorio (art. 17-bis della l.r. 3/1994) 
 
  1. Nel piano  faunistico  venatorio  regionale  sono  indicati  gli
obiettivi  gestionali  e  le   fondamentali   prescrizioni   tecniche
gestionali. 
  2. Le zone di rispetto venatorio di cui all'art. 17-bis della  l.r.
3/1994 hanno una  durata  corrispondente  alla  validita'  del  piano
faunistico venatorio e possono essere riconfermate. 
  3. Le zone di rispetto  venatorio  devono  avere  confini  tali  da
favorire l'irradiamento naturale delle specie obiettivo e sono poste,
di norma, in aree non vocate al cinghiale. 
  4. La gestione delle zone di rispetto venatorio e' affidata all'ATC
che provvede  alla  predisposizione  di  piani  annuali  di  gestione
finalizzati al perseguimento delle finalita' programmate. 
  5. L'ATC entro il 15 dicembre di ogni anno deve far pervenire  alla
competente   struttura   della   Giunta   regionale   una   relazione
tecnico-economica consuntiva della gestione delle  zone  di  rispetto
venatorio. 
  6.  La  competente  struttura  della  Giunta  regionale   autorizza
l'immissione  di   fauna   selvatica   in   apposite   strutture   di
ambientamento. 
  7.  La  competente  struttura  della  Giunta  regionale,  anche  su
indicazione dell'ATC, autorizza le modalita' ed i periodi di prelievo
degli ungulati. 
  8. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio  non  sono
ammesse variazioni  dei  confini,  salvo  quanto  previsto  dall'art.
17-bis, comma 5 della l.r.  3/1994  e  salvo  il  caso  di  revoca  o
trasformazione. 
  9.  La  Regione  garantisce   l'equilibrio   compatibile   fra   le
popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e  l'ambiente
esercitando forme di controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994. 
  10. L'ATC assicura la vigilanza  faunistico  venatoria  all'interno
delle  zone  di  rispetto  venatorio  utilizzando  anche  le  guardie
venatorie volontarie di cui all'art. 52 della l.r. 3/1994.