Art. 19 Zone di rispetto venatorio (art. 17-bis della l.r. 3/1994) 1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati gli obiettivi gestionali e le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali. 2. Le zone di rispetto venatorio di cui all'art. 17-bis della l.r. 3/1994 hanno una durata corrispondente alla validita' del piano faunistico venatorio e possono essere riconfermate. 3. Le zone di rispetto venatorio devono avere confini tali da favorire l'irradiamento naturale delle specie obiettivo e sono poste, di norma, in aree non vocate al cinghiale. 4. La gestione delle zone di rispetto venatorio e' affidata all'ATC che provvede alla predisposizione di piani annuali di gestione finalizzati al perseguimento delle finalita' programmate. 5. L'ATC entro il 15 dicembre di ogni anno deve far pervenire alla competente struttura della Giunta regionale una relazione tecnico-economica consuntiva della gestione delle zone di rispetto venatorio. 6. La competente struttura della Giunta regionale autorizza l'immissione di fauna selvatica in apposite strutture di ambientamento. 7. La competente struttura della Giunta regionale, anche su indicazione dell'ATC, autorizza le modalita' ed i periodi di prelievo degli ungulati. 8. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, comma 5 della l.r. 3/1994 e salvo il caso di revoca o trasformazione. 9. La Regione garantisce l'equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando forme di controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994. 10. L'ATC assicura la vigilanza faunistico venatoria all'interno delle zone di rispetto venatorio utilizzando anche le guardie venatorie volontarie di cui all'art. 52 della l.r. 3/1994.