Art. 51 
 
        Modifica all'articolo 89 della legge regionale 9/2007 
 
  1. Dopo il comma 2  bis  dell'articolo  89  della  legge  regionale
9/2007 e' aggiunto il seguente: 
    «2  ter.  Il  Servizio  competente  in  materia  di  sistemazioni
idraulico-forestali  puo'  ricorrere  a  servizi  di   assistenza   e
consulenza in materia di lavoro, in particolare, per la gestione  del
personale  operaio  e  per  le  procedure  relative  all'integrazione
contrattuale  di  cui  all'articolo  88,  comma   4   bis,   e   alla
conciliazione di cui al comma 1.».