Art. 51 Modifica all'articolo 89 della legge regionale 9/2007 1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 89 della legge regionale 9/2007 e' aggiunto il seguente: «2 ter. Il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali puo' ricorrere a servizi di assistenza e consulenza in materia di lavoro, in particolare, per la gestione del personale operaio e per le procedure relative all'integrazione contrattuale di cui all'articolo 88, comma 4 bis, e alla conciliazione di cui al comma 1.».