Art. 13 Rinvio delle elezioni 1. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il presidente della Provincia puo' disporre il rinvio con proprio decreto, che va reso pubblico. 2. Il rinvio non puo' superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini previsti per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni gia' compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio. 3. La nuova data e' fissata dal presidente della Provincia e portata a conoscenza degli elettori con manifesto. 4. Il quinquennio della legislatura si calcola comunque in base alla data fissata originariamente nel decreto di convocazione dei comizi elettorali.