Art. 13 
 
                        Rinvio delle elezioni 
 
  1. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore,  le  elezioni
non possano svolgersi nella data fissata dal decreto di  convocazione
dei comizi, il presidente della Provincia puo' disporre il rinvio con
proprio decreto, che va reso pubblico. 
  2. Il rinvio non puo' superare il termine di sessanta giorni, fermi
restando, in ogni caso, i termini  previsti  per  l'attuazione  delle
operazioni non ancora compiute. Le operazioni gia' compiute rimangono
valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio. 
  3. La nuova data  e'  fissata  dal  presidente  della  Provincia  e
portata a conoscenza degli elettori con manifesto. 
  4. Il quinquennio della legislatura si  calcola  comunque  in  base
alla data fissata originariamente nel  decreto  di  convocazione  dei
comizi elettorali.