Art. 29
Osservatorio regionale sulle imprese
1. L'osservatorio regionale sulle imprese, di seguito denominato
«osservatorio», istituito presso l'Istituto regionale per la
programmazione economica della Toscana (IRPET) ai sensi dell'art. 5
decies della legge regionale n. 35/2000, svolge attivita' di
monitoraggio, studio e ricerca finalizzate:
a) alla conoscenza del tessuto imprenditoriale regionale e delle
sue articolazioni;
b) alla valutazione delle politiche a favore del sistema
produttivo regionale realizzate in attuazione del PRS di cui all'art.
7 della legge regionale n. 1/2015;
c) alla valutazione delle problematiche afferenti al settore
creditizio regionale;
d) al monitoraggio dell'attuazione in sede regionale della
comunicazione COM(2008) 394 definitivo del 25 giugno 2008 della
Commissione europea (Una corsia preferenziale per la piccola impresa.
Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa
«uno Small Business Act per l'Europa») e a raccordarsi con le
attivita' del Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui
all'art. 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese).
2. Gli obiettivi e le linee di azione per le attivita' di cui al
comma 1 sono definiti annualmente nell'ambito del programma di
attivita' istituzionale dell'IRPET.
3. Per lo svolgimento delle attivita' dell'osservatorio e'
costituito un comitato tecnico di indirizzo, nominato dal Presidente
della Giunta regionale, composto da:
a) rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia
di interventi in favore delle imprese di cui alla presente legge;
b) rappresentanti delle parti economiche;
c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali;
d) rappresentanti degli enti locali;
e) rappresentante del sistema camerale della Toscana.
4. Nello svolgimento delle attivita' di monitoraggio, studio e
ricerca di cui al comma 1, lettera c), il comitato tecnico
dell'osservatorio e' integrato da rappresentanti del sistema bancario
e creditizio.
5. Il numero e le modalita' di designazione dei componenti del
comitato tecnico di indirizzo sono definiti con deliberazione della
Giunta regionale. I rappresentanti degli enti locali sono designati
dal Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 66, comma 6,
dello Statuto.
6. Soggetti diversi da quelli di cui ai commi 3 e 4 possono essere
invitati a partecipare ai lavori del comitato.
7. La partecipazione ai lavori del comitato tecnico di indirizzo e'
a titolo gratuito. con quella di organismi di ricerca pubblici e
privati sulla base di specifici accordi sottoscritti dalla Regione o
da IRPET.
9. L'osservatorio coordina la propria attivita' con quella
dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro e con quella
dell'osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione
istituito con la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni
in materia di ricerca e innovazione).