Art. 16 I gruppi tecnici 1. Il gruppo tecnico e' nominato con provvedimento del direttore generale di ESTAR o da altro soggetto da lui delegato. Il provvedimento individua altresi' i profili professionali che devono far parte del gruppo tecnico. 2. I nominativi sono individuati fra i soggetti presenti nell'elenco che non incorrano nella cause ostative di cui all'art. 13 e che risultino collegati alle categorie merceologiche oggetto della procedura, anche sulla base delle informazioni contenute nell'elenco.