Art. 16 
 
                          I gruppi tecnici 
 
  1. Il gruppo tecnico e' nominato con  provvedimento  del  direttore
generale  di  ESTAR  o  da  altro  soggetto  da  lui   delegato.   Il
provvedimento individua altresi' i profili professionali  che  devono
far parte del gruppo tecnico. 
  2.  I  nominativi  sono  individuati  fra   i   soggetti   presenti
nell'elenco che non incorrano nella cause ostative di cui all'art. 13
e che risultino collegati alle categorie merceologiche oggetto  della
procedura, anche sulla base delle informazioni contenute nell'elenco.