Art. 28 Informazione e sistema informativo 1. La regione ed i comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge. 2. La regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia d'impatto ambientale nonche' un archivio in cui sono raccolti i SIA e i provvedimenti di VIA con la relativa documentazione.