Art. 28 
 
                 Informazione e sistema informativo 
 
  1. La regione ed i comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati,
informazioni ed ogni altro  elemento  utile  allo  svolgimento  delle
procedure disciplinate dalla presente legge. 
  2. La regione organizza la raccolta e  l'elaborazione  dei  dati  e
predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e  modelli
in materia d'impatto ambientale  nonche'  un  archivio  in  cui  sono
raccolti  i  SIA  e  i  provvedimenti  di   VIA   con   la   relativa
documentazione.