Art. 29 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1.  L'Assemblea  legislativa  regionale   esercita   il   controllo
sull'attuazione  della  presente  legge  e  ne  valuta  i   risultati
ottenuti. A tal fine, con cadenza  triennale,  la  Giunta  regionale,
anche  avvalendosi  del  sistema  informativo  di  cui  all'art.  28,
presenta alla competente Commissione assembleare  una  relazione  che
fornisca informazioni sui seguenti aspetti: 
    a) cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali
criticita' riscontrate; 
    b) effetti in termini  di  semplificazione  del  procedimento  di
verifica di assoggettabilita' a VIA (screening)  e  del  procedimento
unico  di  VIA  per  la  pubblica  amministrazione  ed   i   soggetti
proponenti; 
    c) grado di partecipazione  di  amministrazioni  pubbliche  e  di
altri soggetti pubblici e privati  interessati  ai  procedimenti,  ed
effetti prodotti. 
  2. La regione puo'  promuovere  forme  di  valutazione  partecipata
coinvolgendo  cittadini  e  soggetti   attuatori   degli   interventi
previsti. 
  3. Le  competenti  strutture  dell'Assemblea  legislativa  e  della
Giunta regionale si raccordano  per  la  migliore  valutazione  della
presente legge.