Art. 32 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Nelle more dell'attivazione  del  portale  telematico  regionale
d'inoltro dell'istanza di cui all'art. 15, il  proponente  trasmette,
su idoneo supporto informatico, la domanda, completa degli  allegati,
a tutti i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni,  intese,
concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati
necessari alla realizzazione del progetto. 
  2.  Un  progetto  e'  da  ritenersi  ricompreso  nell'ambito  delle
tipologie progettuali riportate agli allegati  della  presente  legge
solo se non rientra nelle tipologie riportate agli allegati II  e  II
bis della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  3. Per quanto non disposto dalla presente  legge  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  4. La legge regionale  18  maggio  1999,  n.  9  (Disciplina  della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale) e' abrogata. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 20 aprile 2018 
 
                              BONACCINI 
 
(Omissis).