Art. 18 Commercializzazione della fauna selvatica 1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la valorizzazione economica delle carni di selvaggina, disciplina la commercializzazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta in conformita' ai regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare e alle disposizioni di recepimento, al fine di assicurare la tracciabilita' della carne di fauna selvatica, tutelare la sicurezza alimentare e salvaguardare la salute del consumatore. 2. La commercializzazione di carni di selvaggina proveniente dagli allevamenti e munita di contrassegno inamovibile non e' sottoposta a quanto stabilito al comma 1.