Art. 18 
 
              Commercializzazione della fauna selvatica 
 
  1. La Giunta regionale, al fine  di  promuovere  la  valorizzazione
economica    delle    carni    di    selvaggina,    disciplina     la
commercializzazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta in
conformita'  ai  regolamenti  comunitari  in  materia  di   sicurezza
alimentare e alle disposizioni di recepimento, al fine di  assicurare
la  tracciabilita'  della  carne  di  fauna  selvatica,  tutelare  la
sicurezza alimentare e salvaguardare la salute del consumatore. 
  2. La commercializzazione di carni di selvaggina proveniente  dagli
allevamenti e munita di contrassegno inamovibile non e' sottoposta  a
quanto stabilito al comma 1.