Art. 19 
 
            Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito 
             o forza maggiore e disponibilita' materiale 
                         di fauna selvatica. 
        Riconoscimento dell'attivita' dei centri di recupero 
                       degli animali selvatici 
 
  1. Le province e la Citta'  metropolitana  di  Torino  autorizzano,
anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle  associazioni
di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione  e
reintroduzione  di  animali  selvatici,  in  particolare  di   quelli
appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti  a  tal  fine  i
centri di recupero gia' operanti sul territorio regionale, denominati
centri di recupero degli animali selvatici  (CRAS)  e  coordinati  in
rete regionale. 
  2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica  per  caso
fortuito o forza maggiore, o  viene  nella  disponibilita'  di  fauna
selvatica morta, o di parti di essa, ne da'  comunicazione  nel  piu'
breve tempo possibile al comune di residenza o a  quello  in  cui  e'
avvenuto il fatto. 
  3. I comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di
fauna selvatica  morta  o  parti  di  essa  provvedono  ad  assegnare
l'esemplare ad una  destinazione  di  pubblica  utilita'.  Tali  enti
provvedono, altresi', alla destinazione o smaltimento della carcassa. 
  4. Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC,  i
CA, le province e la Citta'  metropolitana  di  Torino  provvedono  a
destinare, previa stipula di apposita convenzione, l'esemplare ad  un
CRAS,  se  l'animale  rinvenuto  appartiene  a  specie  protetta   e'
obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla regione. 
  5. I CRAS comunicano, con cadenza settimanale ai comuni, agli  ATC,
ai CA, alle province  o  alla  Citta'  metropolitana  di  Torino  gli
animali ritirati presso il centro in tale periodo di tempo. 
  6. I CRAS possono coinvolgere per le  proprie  attivita'  personale
volontario, a titolo gratuito. 
  7. I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e  la
Citta' metropolitana di Torino stipulano con  i  CRAS  facenti  parte
della  rete  regionale  apposita  convenzione  per  i  servizi  resi,
prevedendo relativi rimborsi economici per l'attivita'  di  recupero,
la cura e la stabulazione degli animali in degenza.