Art. 20 
 
                   Controllo della fauna selvatica 
 
  1. Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'art.
19, comma 2, della legge n. 157/1992, la Giunta regionale predispone,
sentito l'ISPRA, linee guida finalizzate al  controllo  delle  specie
selvatiche e  alloctone  presenti,  anche  nelle  zone  vietate  alla
caccia,  prevedendo  protocolli  operativi  ed  indirizzi   attuativi
finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di  controllo  e
contenimento ed a limitare i danni  alle  produzioni  agricole.  Tale
controllo selettivo viene praticato di norma mediante  l'utilizzo  di
metodi ecologici, secondo quanto  previsto  dall'art.  19,  comma  2,
della legge n. 157/1992. 
  2. Le province e la  Citta'  metropolitana  di  Torino,  sentiti  i
comitati di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AFV  e
delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative,
provvedono all'attuazione delle linee guida di  cui  al  comma  1  ed
esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani
di contenimento  attuati  dai  soggetti  competenti  per  territorio,
secondo le modalita' previste all'art. 3  della  legge  regionale  n.
23/2015. Le attivita' di  controllo  possono  essere  delegate  dalle
province e dalla Citta' metropolitana di Torino agli ATC ed ai CA che
abbiano fra i propri dipendenti personale in possesso di  decreto  di
nomina a guardia particolare giurata. 
  3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le province e la  Citta'
metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli  ATC  e
dei CA ed i concessionari delle AFV e delle AATV e le  organizzazioni
agricole  maggiormente  rappresentative,  predispongono  annualmente,
entro il 30 giugno, un apposito  programma  per  il  controllo  delle
specie particolarmente impattanti in termini di danni provocati  alle
colture agricole. Nel programma sono definite le unita'  territoriali
per la gestione della specie ed individuate,  altresi',  le  aree  ad
alta vocazionalita' agro-silvo-pastorale dove le  specie  di  cui  al
presente comma sono oggetto di controllo e contenimento costante e le
aree  dove  le  caratteristiche  del  soprassuolo  e  naturali   sono
compatibili con una presenza equilibrata delle specie di  cui  sopra,
da attuarsi con mezzi e modalita' concordati con l'ISPRA. 
  4. Le finalita' delle azioni di controllo si caratterizzano  per  i
seguenti obiettivi: 
    a) conservazione degli  ambienti  naturali,  del  suolo  e  delle
coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed  alle  aree
oggetto  di  tutela  ai  sensi  delle  vigenti  norme   nazionali   e
comunitarie; 
    b) prevenzione delle situazioni di  conflitto  con  le  attivita'
umane; 
    c) salvaguardia della piccola fauna. 
  5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la  Citta'
metropolitana di Torino si avvalgono delle  guardie  dipendenti,  dei
proprietari e conduttori dei fondi ricompresi nelle aree  interessate
dai piani medesimi  o  indicati  dalle  organizzazioni  professionali
agricole riconosciute e inseriti in apposito elenco depositato presso
gli ATC e i CA, purche' muniti di licenza per  l'esercizio  venatorio
nonche' delle guardie dipendenti degli ATC e dei CA e comunque  tutti
i soggetti previsti da normative nazionali. 
  6. Per le azioni di controllo all'interno delle AFV e  delle  AATV,
le province  e  la  Citta'  metropolitana  di  Torino  autorizzano  i
soggetti nominativamente indicati dai concessionari. 
  7. La provincia e la Citta' metropolitana di Torino autorizzano  il
controllo delle specie di fauna selvatica ai fini  del  completamento
dei piani numerici di prelievo eventualmente non completati nel corso
della stagione venatoria negli ATC e nei CA ed all'interno delle  AFV
e delle AATV. 
  8. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani
e' autorizzato  dalla  provincia  e  dalla  Citta'  metropolitana  di
Torino. 
  9. Nelle aree protette, istituite ai sensi della legge regionale 29
giugno 2009, n. 19 (testo unico sulla tutela delle  aree  naturali  e
della biodiversita') il controllo delle specie di fauna selvatica  e'
esercitato, ai sensi dell'art. 33,  comma  5  della  medesima  legge,
sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza del soggetto  gestore
dell'area  protetta  ed  e'  attuato  dal  personale  dipendente  del
soggetto gestore dell'area protetta. 
  10. Gli eventuali proventi derivanti dalle azioni di  controllo  di
cui ai commi 3, 5 e 7 sono introitati dagli enti che attuano i  piani
e, all'interno delle aree protette di cui  alla  legge  regionale  n.
19/2009, dal soggetto gestore. 
  11. In caso di inerzia dei comitati di gestione degli ATC e dei  CA
o dei soggetti gestori di AFV e di AATV nelle azioni di controllo, la
provincia  e  la  Citta'  metropolitana  di  Torino   designa   altri
cacciatori, anche non residenti nelle aree interessate  dalle  azioni
di controllo o ad essi iscritti, anche a titolo oneroso.  I  relativi
proventi sono introitati dalle province e dalla Citta'  metropolitana
di  Torino.  La  mancata  o  impropria  attuazione  delle  azioni  di
controllo della fauna selvatica comportano la diretta responsabilita'
del soggetto gestore per i danni dalla stessa  derivanti,  valutabile
anche  ai  fini  della  quantificazione  delle  risorse   finanziarie
regionali trasferibili. 
  12. Le province e la Citta' metropolitana di  Torino,  al  fine  di
preservare l'integrita' della fauna regionale,  attivano  avvalendosi
del proprio personale di vigilanza, o  di  personale  nominativamente
indicato dai comitati di gestione degli ATC e dei  CA  che  siano  in
possesso di abilitazione specifica, piani di controllo  delle  specie
autoctone  e  alloctone  presenti  se   sono   immesse   abusivamente
nell'ambiente. 
  13. Le province e la Citta' metropolitana di  Torino  informano  la
regione sui provvedimenti  inerenti  ai  piani  di  controllo  e,  al
termine dei  suddetti  interventi,  trasmettono  con  cadenza  almeno
trimestrale alla Giunta regionale una relazione  concernente  i  dati
relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati. 
  14. Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ai
divieti e alle limitazioni previste  per  l'esercizio  dell'attivita'
venatoria, in osservanza di quanto stabilito dall'art. 19 della legge
n. 157/1992.