Art. 20 Controllo della fauna selvatica 1. Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992, la Giunta regionale predispone, sentito l'ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche e alloctone presenti, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole. Tale controllo selettivo viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992. 2. Le province e la Citta' metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, provvedono all'attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti per territorio, secondo le modalita' previste all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015. Le attivita' di controllo possono essere delegate dalle province e dalla Citta' metropolitana di Torino agli ATC ed ai CA che abbiano fra i propri dipendenti personale in possesso di decreto di nomina a guardia particolare giurata. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le province e la Citta' metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA ed i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, predispongono annualmente, entro il 30 giugno, un apposito programma per il controllo delle specie particolarmente impattanti in termini di danni provocati alle colture agricole. Nel programma sono definite le unita' territoriali per la gestione della specie ed individuate, altresi', le aree ad alta vocazionalita' agro-silvo-pastorale dove le specie di cui al presente comma sono oggetto di controllo e contenimento costante e le aree dove le caratteristiche del soprassuolo e naturali sono compatibili con una presenza equilibrata delle specie di cui sopra, da attuarsi con mezzi e modalita' concordati con l'ISPRA. 4. Le finalita' delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi: a) conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed alle aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie; b) prevenzione delle situazioni di conflitto con le attivita' umane; c) salvaguardia della piccola fauna. 5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Citta' metropolitana di Torino si avvalgono delle guardie dipendenti, dei proprietari e conduttori dei fondi ricompresi nelle aree interessate dai piani medesimi o indicati dalle organizzazioni professionali agricole riconosciute e inseriti in apposito elenco depositato presso gli ATC e i CA, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonche' delle guardie dipendenti degli ATC e dei CA e comunque tutti i soggetti previsti da normative nazionali. 6. Per le azioni di controllo all'interno delle AFV e delle AATV, le province e la Citta' metropolitana di Torino autorizzano i soggetti nominativamente indicati dai concessionari. 7. La provincia e la Citta' metropolitana di Torino autorizzano il controllo delle specie di fauna selvatica ai fini del completamento dei piani numerici di prelievo eventualmente non completati nel corso della stagione venatoria negli ATC e nei CA ed all'interno delle AFV e delle AATV. 8. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani e' autorizzato dalla provincia e dalla Citta' metropolitana di Torino. 9. Nelle aree protette, istituite ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita') il controllo delle specie di fauna selvatica e' esercitato, ai sensi dell'art. 33, comma 5 della medesima legge, sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta ed e' attuato dal personale dipendente del soggetto gestore dell'area protetta. 10. Gli eventuali proventi derivanti dalle azioni di controllo di cui ai commi 3, 5 e 7 sono introitati dagli enti che attuano i piani e, all'interno delle aree protette di cui alla legge regionale n. 19/2009, dal soggetto gestore. 11. In caso di inerzia dei comitati di gestione degli ATC e dei CA o dei soggetti gestori di AFV e di AATV nelle azioni di controllo, la provincia e la Citta' metropolitana di Torino designa altri cacciatori, anche non residenti nelle aree interessate dalle azioni di controllo o ad essi iscritti, anche a titolo oneroso. I relativi proventi sono introitati dalle province e dalla Citta' metropolitana di Torino. La mancata o impropria attuazione delle azioni di controllo della fauna selvatica comportano la diretta responsabilita' del soggetto gestore per i danni dalla stessa derivanti, valutabile anche ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie regionali trasferibili. 12. Le province e la Citta' metropolitana di Torino, al fine di preservare l'integrita' della fauna regionale, attivano avvalendosi del proprio personale di vigilanza, o di personale nominativamente indicato dai comitati di gestione degli ATC e dei CA che siano in possesso di abilitazione specifica, piani di controllo delle specie autoctone e alloctone presenti se sono immesse abusivamente nell'ambiente. 13. Le province e la Citta' metropolitana di Torino informano la regione sui provvedimenti inerenti ai piani di controllo e, al termine dei suddetti interventi, trasmettono con cadenza almeno trimestrale alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati. 14. Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ai divieti e alle limitazioni previste per l'esercizio dell'attivita' venatoria, in osservanza di quanto stabilito dall'art. 19 della legge n. 157/1992.