Art. 21 
 
                   Banca dati portale osservatorio 
                        faunistico regionale 
 
  1. Presso il settore competente in materia  di  tutela  e  gestione
della fauna selvatica della Giunta regionale e'  istituita  la  banca
dati portale osservatorio faunistico regionale. 
  2. Il settore di cui al comma 1 utilizza il portale per la raccolta
ed elaborazione dei dati  faunistici,  il  monitoraggio  della  fauna
selvatica e della attivita' di controllo, lo studio  delle  dinamiche
delle popolazioni di fauna selvatica e dei metodi di  censimento,  di
controllo e prelievo della fauna  e  di  elaborazione  dei  piani  di
prelievo annuali e quinquennali, l'istruttoria relativa ai processi e
procedimenti  connessi  alla  gestione  faunistico-venatoria   e   di
controllo faunistico. 
  3. I soggetti coinvolti nella gestione  faunistico-venatoria  o  di
controllo  faunistico  forniscono  al  portale  i  dati  relativi  a:
censimenti di ungulati e  tipica  fauna  alpina,  prelievi  venatori,
risultati  delle  attivita'  di  controllo,  ritrovamenti  di   fauna
selvatica morta, immissioni di fauna selvatica, dati  biometrici  dei
capi abbattuti, dati relativi ai distretti di  caccia  ed  alle  aree
censite. 
  4.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   commissione   consiliare
competente,  definisce  con  proprio  provvedimento  le  disposizioni
relative alla operativita' del portale.