Art. 21 Banca dati portale osservatorio faunistico regionale 1. Presso il settore competente in materia di tutela e gestione della fauna selvatica della Giunta regionale e' istituita la banca dati portale osservatorio faunistico regionale. 2. Il settore di cui al comma 1 utilizza il portale per la raccolta ed elaborazione dei dati faunistici, il monitoraggio della fauna selvatica e della attivita' di controllo, lo studio delle dinamiche delle popolazioni di fauna selvatica e dei metodi di censimento, di controllo e prelievo della fauna e di elaborazione dei piani di prelievo annuali e quinquennali, l'istruttoria relativa ai processi e procedimenti connessi alla gestione faunistico-venatoria e di controllo faunistico. 3. I soggetti coinvolti nella gestione faunistico-venatoria o di controllo faunistico forniscono al portale i dati relativi a: censimenti di ungulati e tipica fauna alpina, prelievi venatori, risultati delle attivita' di controllo, ritrovamenti di fauna selvatica morta, immissioni di fauna selvatica, dati biometrici dei capi abbattuti, dati relativi ai distretti di caccia ed alle aree censite. 4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio provvedimento le disposizioni relative alla operativita' del portale.