Art. 22 
 
                  Misure straordinarie di controllo 
                        della fauna selvatica 
 
  1.  Misure  straordinarie  di  controllo  della   fauna   selvatica
consistono in attivita' di contenimento  numerico,  allontanamento  o
eradicazione della fauna selvatica, necessarie per il soddisfacimento
di un  interesse  pubblico  o  per  la  tutela  dell'esercizio  delle
attivita' agricole, nonche' di altre attivita' economiche. 
  2. Su tutto il  territorio  regionale,  le  province  e  la  Citta'
metropolitana di  Torino,  anche  su  istanza  dei  sindaci  o  delle
organizzazioni   professionali   agricole,   acquisito   il    parere
dell'ISPRA, autorizza misure straordinarie di controllo  della  fauna
selvatica, per uno dei seguenti motivi: 
    a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica; 
    b)  per  prevenire  danni   rilevanti   all'attivita'   agricola,
forestale e all'acquacoltura; 
    c) per la protezione della flora e della fauna; 
    d) se gli interventi di prevenzione dei  danni  e  le  misure  di
gestione della fauna, anche attraverso il normale prelievo venatorio,
si rivelano inefficaci  a  limitare  i  danni  arrecati  dalla  fauna
selvatica a beni e persone,  con  particolare  riferimento  a  quelli
causati alle imprese agricole. 
  3. Le specie oggetto degli interventi di cui al  presente  articolo
sono le specie di animali selvatici. 
  4. Le province e la Citta' metropolitana di  Torino,  su  richiesta
delle organizzazioni professionali agricole regionali, dei sindaci  o
di altre autorita' locali della pubblica amministrazione e constatata
l'inefficacia  delle  misure  di  prevenzione  dei  danni  da   fauna
selvatica di cui  all'art.  20,  nonche'  delle  misure  di  gestione
ordinaria, autorizza, in via straordinaria, le  misure  di  controllo
faunistico straordinario. 
  5. La Giunta regionale  definisce  e  disciplina  i  contenuti,  le
forme, i soggetti responsabili,  i  piani  e  le  specie  oggetto  di
intervento straordinario. 
  6.  Le  attivita'  di  controllo   straordinario   possono   essere
esercitate da: 
    a) proprietari e conduttori dei fondi  agricoli  se  in  possesso
dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' venatoria; 
    b) cittadini iscritti agli  ambiti  territoriali  di  caccia,  in
possesso  del  titolo  di  abilitazione  venatoria,  che  si  rendono
disponibili per le  attivita'  di  controllo,  scelti  in  ordine  di
preferenza  con  riferimento  ai  titoli  di  abilitazione  ed   alla
residenza anagrafica nell'area in cui si svolgono le azioni del piano
di cui al comma 5; 
    c) agenti ed  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  dei  quali  la
prefettura tiene apposito elenco, guardie dipendenti da ATC e  da  CA
in possesso di decreto di nomina a guardia particolare giurata. 
  7. I soggetti attuatori degli interventi accettano l'incarico e  si
impegnano ad esercitare ogni  azione  in  ottemperanza  al  piano  di
controllo e secondo le indicazioni dell'ente responsabile o  delegato
di cui all'art. 20, comma 2. 
  8. Le  carcasse  animali  provenienti  dalle  azioni  di  controllo
effettuate in attuazione dell'art. 20 e del  presente  articolo  sono
conferite agli ATC e ai CA territorialmente interessati dalle  azioni
di controllo e sono raccolte e  smaltite  nel  rispetto  delle  norme
vigenti o sono cedute: 
    a) a titolo gratuito al personale che partecipa  alle  operazioni
di campo; 
    b) a centri di lavorazione della selvaggina a titolo oneroso. 
  9. Le carcasse animali provenienti dalle azioni  di  controllo,  se
non sussistono le condizioni di  commestibilita'  delle  carni,  sono
opportunamente smaltite.  La  consegna  delle  carcasse  al  servizio
veterinario o a istituzioni scientifiche per fini di studio e ricerca
avviene a titolo non oneroso. 
  10. Eventuali proventi derivanti dalla cessione delle carcasse sono
trattenuti  dagli  enti  che  attuano  i  piani  interessati  che  li
destinano, al netto dei costi sostenuti  per  organizzare  le  azioni
medesime, ad integrazione delle risorse destinate al risarcimento  ed
alla prevenzione dei danni accertati o, in subordine, per  iniziative
di miglioramento e potenziamento degli  habitat  faunistici  e  della
selvaggina,  anche  attraverso  l'assegnazione  di  contributi   agli
agricoltori localmente interessati.