Art. 39 Accordi di programma 1. Compatibilmente con la legislazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di lavori pubblici e di programmazione economica, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della provincia autonoma o il sindaco o il legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione dei comuni, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della provincia autonoma o il sindaco o il legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione dei comuni convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della provincia autonoma o del sindaco o del legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione di comuni ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della provincia autonoma, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza. 6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della provincia autonoma o dal sindaco o dal legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione di comuni e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.