Art. 39 
 
                        Accordi di programma 
 
  1. Compatibilmente con la legislazione delle Province  autonome  di
Trento e di Bolzano in materia di lavori pubblici e di programmazione
economica, per la definizione e l'attuazione di opere, di  interventi
o di programmi di intervento che richiedono,  per  la  loro  completa
realizzazione,  l'azione  integrata  e  coordinata  di   comuni,   di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o  comunque  di
due o piu' tra i soggetti predetti,  il  presidente  della  provincia
autonoma o il sindaco o il legale rappresentante dell'associazione di
comuni  o  dell'unione  dei  comuni,  in  relazione  alla  competenza
primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o  sui  programmi
di intervento, promuove la conclusione di un  accordo  di  programma,
anche su richiesta di  uno  o  piu'  dei  soggetti  interessati,  per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i  tempi,
le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 
  2. L'accordo puo' prevedere  altresi'  procedimenti  di  arbitrato,
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti. 
  3. Per  verificare  la  possibilita'  di  concordare  l'accordo  di
programma, il presidente della provincia autonoma o il sindaco  o  il
legale rappresentante dell'associazione di comuni o  dell'unione  dei
comuni convoca una  conferenza  tra  i  rappresentanti  di  tutte  le
amministrazioni interessate. 
  4.   L'accordo,   consistente   nel    consenso    unanime    delle
amministrazioni  interessate,  e'  approvato  con  atto  formale  del
presidente della provincia  autonoma  o  del  sindaco  o  del  legale
rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione di comuni ed
e' pubblicato nel  bollettino  ufficiale  della  regione.  L'accordo,
qualora adottato con decreto del presidente della provincia autonoma,
produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616  determinando  le
eventuali e conseguenti  variazioni  degli  strumenti  urbanistici  e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso  del
comune interessato. 
  5. Ove l'accordo comporti variazione degli  strumenti  urbanistici,
l'adesione  del  sindaco  allo  stesso  deve  essere  ratificata  dal
consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza. 
  6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo  di  programma  e  gli
eventuali  interventi  sostitutivi  sono  svolti   da   un   collegio
presieduto dal presidente della provincia autonoma o  dal  sindaco  o
dal legale rappresentante dell'associazione di comuni  o  dell'unione
di comuni e composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella provincia  interessata,  se
all'accordo  partecipano  amministrazioni  statali  o  enti  pubblici
nazionali.