Art. 40 
 
Enti istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente  della
  Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto
  speciale per la Regione Trentino-AltoAdige  in  materia  di  minime
  proprieta' colturali, caccia e  pesca,  agricoltura  e  foreste)  e
  norma di rinvio 
 
  1. Gli enti gia' istituiti nella  Provincia  di  Bolzano  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  279  del
1974, ove la legge provinciale non preveda diversamente, continuano a
operare anche in luogo delle forme collaborative di cui all'art. 33. 
  2. La legge provinciale puo' disporre la  soppressione  degli  enti
gia' istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 279 del 1974  e  disciplinarne  la  liquidazione  e  il
trasferimento delle funzioni, del personale e dei beni e dei rapporti
giuridici in essere ai  comuni,  singoli  o  associati,  ovvero  alle
unioni di comuni costituite. 
  3. Alle forme collaborative  intercomunali  previste  dal  presente
capo e agli enti gia' istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 si applicano,  in  quanto
compatibili, le norme del capo III del titolo IV, le norme  attuative
del medesimo e le norme della presente legge corrispondenti a  quelle
della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni
indicate nella colonna A dell'allegato L/2. 
  4. Al personale dipendente dalle forme collaborative  intercomunali
previste  dal  presente  capo  si  applicano  le  disposizioni  della
presente legge corrispondenti  a  quelle  dell'art.  18  della  legge
regionale  23  ottobre  1998,  n.  10  indicate   nella   colonna   A
dell'allegato L/2.