Art. 40 Enti istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-AltoAdige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste) e norma di rinvio 1. Gli enti gia' istituiti nella Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, ove la legge provinciale non preveda diversamente, continuano a operare anche in luogo delle forme collaborative di cui all'art. 33. 2. La legge provinciale puo' disporre la soppressione degli enti gia' istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 e disciplinarne la liquidazione e il trasferimento delle funzioni, del personale e dei beni e dei rapporti giuridici in essere ai comuni, singoli o associati, ovvero alle unioni di comuni costituite. 3. Alle forme collaborative intercomunali previste dal presente capo e agli enti gia' istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 si applicano, in quanto compatibili, le norme del capo III del titolo IV, le norme attuative del medesimo e le norme della presente legge corrispondenti a quelle della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni indicate nella colonna A dell'allegato L/2. 4. Al personale dipendente dalle forme collaborative intercomunali previste dal presente capo si applicano le disposizioni della presente legge corrispondenti a quelle dell'art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 indicate nella colonna A dell'allegato L/2.