Art. 17 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione  degli  articoli
3, 4 e 6, stimate nell'importo di euro 680.000 annui dall'anno  2018,
si provvede con l'integrazione dello stanziamento della  missione  18
(relazioni con le altre autonomie territoriali e  locali),  programma
01 (relazioni  finanziarie  con  le  altre  autonomie  territoriali),
titolo 1  (spese  correnti).  Alla  relativa  copertura  si  provvede
mediante riduzione di euro 680.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019
e 2020 degli accantonamenti  sui  fondi  di  riserva  previsti  dalla
missione  20  (fondi  e  accantonamenti),  programma  01  (fondi   di
riserva), titolo 1 (spese  correnti).  Per  gli  anni  successivi  si
provvede con i rispettivi bilanci provinciali. 
  2. Alle maggiori spese  derivanti  dall'applicazione  dell'art.  5,
stimate nell'importo di euro 20.000 annui dall'anno 2018, si provvede
con l'integrazione dello  stanziamento  della  missione  01  (servizi
istituzionali, generali e di gestione), programma 11  (altri  servizi
generali), titolo 1 (spese  correnti).  Alla  relativa  copertura  si
provvede mediante riduzione di euro 20.000 per  ciascuno  degli  anni
2018, 2019 e 2020, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti
dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma  01  (fondi  di
riserva), titolo 1 (spese  correnti).  Per  gli  anni  successivi  si
provvede con i rispettivi bilanci provinciali. 
  3. Dall'applicazione degli articoli 11 e 12 non  derivano  maggiori
spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio  nella  missione
18  (relazioni  con  le  altre  autonomie  territoriali  e   locali),
programma  01  (relazioni  finanziarie   con   le   altre   autonomie
territoriali), titolo 1 (spese correnti) e nella missione 13  (tutela
della  salute),  programma  01  (servizio   sanitario   regionale   -
finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA),  titolo  1
(spese correnti). 
  4. Dall'applicazione degli  altri  articoli  di  questa  legge  non
derivano spese a carico del bilancio provinciale. 
  5. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le
variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art.  27,  comma
1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale
di contabilita' 1979). 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
 
    Trento, 13 giugno 2018 
 
                                 Il Presidente della Provincia: Rossi