Art. 17 Disposizioni finanziarie 1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 6, stimate nell'importo di euro 680.000 annui dall'anno 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento della missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 680.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali. 2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 5, stimate nell'importo di euro 20.000 annui dall'anno 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 20.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali. 3. Dall'applicazione degli articoli 11 e 12 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti) e nella missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti). 4. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale. 5. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita' 1979). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 13 giugno 2018 Il Presidente della Provincia: Rossi