Art. 13 Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 56/1977 1. Dopo la lettera h) del comma 12 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977 e' aggiunta la seguente: «h bis) l'individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali e' consentito realizzare interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente in applicazione del titolo II, capo I, della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 25 settembre 2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).».