Art. 13 
 
       Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 56/1977 
 
  1. Dopo la lettera  h)  del  comma  12  dell'art.  17  della  legge
regionale n. 56/1977 e' aggiunta la seguente: 
    «h bis) l'individuazione dei singoli edifici o gruppi di  edifici
sui quali e' consentito realizzare interventi di  riqualificazione  e
riuso del patrimonio edilizio esistente in  applicazione  del  titolo
II, capo I, della deliberazione legislativa approvata  dal  Consiglio
regionale  il  25  settembre  2018   (Misure   per   il   riuso,   la
riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).».