Art. 14 Modifiche all'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977 1. Al comma 5 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977 le parole «nonche' nei casi previsti dall'art. 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica)» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' nei casi previsti dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 25 settembre 2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)».