Art. 14 
 
     Modifiche all'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977 
 
  1. Al comma 5 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977  le
parole «nonche' nei casi previsti dall'art. 14 della legge  regionale
14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento  delle  procedure  in  materia  di
edilizia ed urbanistica)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nonche'
nei casi  previsti  dalla  deliberazione  legislativa  approvata  dal
Consiglio regionale il 25 settembre 2018 (Misure  per  il  riuso,  la
riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)».