Art. 15 
 
       Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 56/1977 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 52 della legge  regionale  n.  56/1977
sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Le spese di  urbanizzazione  sono  dovute  se  l'intervento
determina aumento del carico urbanistico, inteso come  fabbisogno  di
maggiori dotazioni di standard o di opere di urbanizzazione. 
  1-ter. Le spese di cui al comma 1-bis sono commisurate  all'entita'
del maggior carico urbanistico prodotto. 
  1-quater. La riduzione del contributo  di  costruzione  di  cui  al
comma  1,  prevista  all'art.  17,  comma  4-bis,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, e'  ammessa  anche  per  gli
interventi  su  sedimi  gia'  urbanizzati  mediante  la  sostituzione
edilizia e la riqualificazione urbanistica ed edilizia; il contributo
commisurato al costo di costruzione, di cui all'art.  16,  comma  10,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   380/2001,   e'
determinato dalla Giunta regionale, ai sensi  del  comma  1,  secondo
criteri volti a incentivare il recupero e  il  riuso  del  patrimonio
edilizio esistente e gli interventi di bonifica delle aree. 
  1-quinquies. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1-bis,  1-ter  e
1-quater   prevalgono   su   quelle   eventualmente   difformi    dei
provvedimenti regionali e comunali vigenti in materia.».