Art. 15 Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 56/1977 1. Dopo il comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 56/1977 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le spese di urbanizzazione sono dovute se l'intervento determina aumento del carico urbanistico, inteso come fabbisogno di maggiori dotazioni di standard o di opere di urbanizzazione. 1-ter. Le spese di cui al comma 1-bis sono commisurate all'entita' del maggior carico urbanistico prodotto. 1-quater. La riduzione del contributo di costruzione di cui al comma 1, prevista all'art. 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e' ammessa anche per gli interventi su sedimi gia' urbanizzati mediante la sostituzione edilizia e la riqualificazione urbanistica ed edilizia; il contributo commisurato al costo di costruzione, di cui all'art. 16, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e' determinato dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1, secondo criteri volti a incentivare il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente e gli interventi di bonifica delle aree. 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater prevalgono su quelle eventualmente difformi dei provvedimenti regionali e comunali vigenti in materia.».