Art. 16 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Sono valide le istanze ai sensi delle norme  vigenti  presentate
entro  la  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  per
l'attuazione degli interventi disciplinati dalla  legge  regionale  6
agosto 1998, n. 21  (Norme  per  il  recupero  a  fini  abitativi  di
sottotetti), dalla legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il
recupero funzionale dei rustici) e dal capo I della  legge  regionale
n. 20/2009. 
  2. Le opere edilizie relative alle istanze di cui al comma  1  sono
realizzate entro i  termini  di  validita'  previsti  dai  rispettivi
titoli abilitativi, in conformita' alle leggi regionali richiamate al
comma 1, nel testo vigente sino all'entrata in vigore della  presente
legge. 
  3. I procedimenti di formazione e approvazione avviati e non ancora
conclusi ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n.  20/2009  nel
testo  vigente  sino  all'entrata  in  vigore  della  presente  legge
concludono il loro iter nel  rispetto  delle  procedure  disciplinate
dalle disposizioni di  cui  all'art.  14  della  legge  regionale  n.
20/2009 e dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977 nel testo
vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge.