Art. 16 Disposizioni transitorie 1. Sono valide le istanze ai sensi delle norme vigenti presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge per l'attuazione degli interventi disciplinati dalla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti), dalla legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici) e dal capo I della legge regionale n. 20/2009. 2. Le opere edilizie relative alle istanze di cui al comma 1 sono realizzate entro i termini di validita' previsti dai rispettivi titoli abilitativi, in conformita' alle leggi regionali richiamate al comma 1, nel testo vigente sino all'entrata in vigore della presente legge. 3. I procedimenti di formazione e approvazione avviati e non ancora conclusi ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2009 nel testo vigente sino all'entrata in vigore della presente legge concludono il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale n. 20/2009 e dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977 nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge.