Art. 17 
 
                        Abrogazioni di norme 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) la legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero
a fini abitativi di sottotetti); 
    b) la legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero
funzionale dei rustici); 
    c) il capo I e l'art. 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n.
20  (Snellimento  delle  procedure   in   materia   di   edilizia   e
urbanistica).