Art. 17 Abrogazioni di norme 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti); b) la legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici); c) il capo I e l'art. 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica).