Art. 18 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri  a  carico  del
bilancio regionale. 
  2. L'attuazione delle disposizioni  della  presente  legge  avviene
tramite  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  reperibili
nell'ordinamento regionale. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
 
    Torino, 4 ottobre 2018 
 
                             CHIAMPARINO 
 
  (Omissis).