Art. 18 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 4 ottobre 2018 CHIAMPARINO (Omissis).