Art. 28
Procedure amministrative ordinarie
1. Tutte le comunicazioni, i piani, i progetti, le relazioni ed i
rapporti previsti dal Titolo V, parte IV del decreto, oltre ai
soggetti di cui all'art. 304, comma 2 del decreto, sono inviate a
cura del responsabile o dell'interessato, anche all'ARPAB e
all'A.S.L. territorialmente competente, oltre che a tutte le
amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri, intese o concerti in
relazione ai vincoli gravanti sul sito. Gli stessi sono inviati al
proprietario e al conduttore del sito, se diversi dal responsabile.
2. Le disposizioni di cui all'art. 242 e seguenti del decreto si
applicano anche nel caso di accertamento di superamenti di CSC di
sostanze non presenti nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte
IV, Titolo V del decreto per le quali l'Istituto superiore di sanita'
ha proposto dei valori di CSC.
3. Nel caso di accertamento di concentrazioni anomali di sostanze
pericolose per la salute pubblica e per l'ambiente, non rientranti
nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte IV, Titolo V del
decreto, ne' in quelle di cui al precedente comma 2, nelle matrici
suolo/sottosuolo ed acque sotterranee il responsabile o il soggetto
interessato esegue la procedura di analisi di rischio sanitario.
4. L'indagine preliminare sui parametri oggetto della
contaminazione deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui all'art. 242, comma 1 del decreto.
5. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti che le
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all'art. 240,
comma 1, lettera b), del decreto, non sono state superate, il
responsabile, entro lo stesso termine di cui al comma 2, provvede al
ripristino della zona contaminata e trasmette a tutti i soggetti di
cui al comma 1 la relazione descrittiva delle indagini eseguite e dei
risultati ottenuti sottoscritta da professionista competente,
corredata dei certificati di analisi eseguite e dei necessari
elaborati tecnici e grafici, unitamente all'autocertificazione di non
superamento delle CSC e di ripristino ambientale.
6. L'autocertificazione di cui al comma 3 conclude il procedimento
di notifica dell'evento contaminante, fatti salvi i controlli e le
verifiche da parte dell'ARPAB e dell'A.S.L. e della provincia entro i
successivi quindici giorni.
7. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti il superamento
delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un
solo parametro, il responsabile dell'inquinamento, entro lo stesso
termine di cui al comma 4, ne da' comunicazione ai soggetti di cui al
comma 1 con allegata relazione descrittiva delle misure di
prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate,
sottoscritta da professionista competente e corredata dei certificati
di analisi eseguite e dei necessari elaborati tecnici e grafici.
8. I Piani di caratterizzazione, i progetti di messa in sicurezza
d'emergenza, operativa o permanente, di bonifica e di ripristino
ambientale, nonche' i Piani di monitoraggio, qualora prescritti, e
tutte le relazioni e i rapporti sulle attivita' svolte sono
sottoscritti da professionisti competenti ed invitati a tutti i
soggetti di cui al comma 1.
9. I risultati della caratterizzazione possono essere presentati ai
soggetti di cui al comma 1 prima di procedere all'analisi di rischio
sito specifica, mediante apposito rapporto descrittivo sottoscritto
da professionista competente e corredato dei certificati di analisi
eseguite e dei necessari elaborati tecnici e grafici, entro quattro
mesi dalla notifica del provvedimento di approvazione del Piano di
caratterizzazione. I risultati della caratterizzazione sono approvati
dall'autorita' procedente previa convocazione della conferenza di
servizi.
10. Il responsabile o il soggetto interessato puo' presentare il
progetto operativo con obiettivi di bonifica delle CSC, senza
procedere alla determinazione delle CSR.
11. La destinazione d'uso del sito e' attestata dal comune mediante
certificazione che, in relazione alla destinazione urbanistica del
sito, ne attesti la destinazione ad uso verde pubblico, privato e
residenziale o ad uso commerciale e industriale.
12. A conclusione degli interventi di bonifica il responsabile
trasmette a tutti i soggetti di cui al comma 1 la relazione finale
sugli interventi eseguiti, corredata dei necessari elaborati grafici
e risultati delle analisi svolte e sottoscritta da professionista
competente.
13. La Regione concede finanziamenti ai comuni ed ai consorzi per
lo sviluppo industriale per gli interventi di messa in sicurezza,
caratterizzazione e bonifica di siti pubblici, sia con fondi
regionali che con fondi statali ed europei.
14. Nelle Conferenze di servizi di cui all'art. 242 del decreto,
come disciplinate dall'art. 14-ter della legge n. 241/1990,
sostituito dall'art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 127 del 2016,
la Regione e' rappresentata dal dirigente generale del competente
Dipartimento in materia ambientale o da un dirigente dal medesimo
delegato. Il parere del rappresentante della Regione e' espresso in
ordine a tutti gli interessi tutelati di competenza regionale. A tal
fine il rappresentante unico della Regione, acquisisce
preventivamente, entro i termini di cui all'art. 15 e seguenti della
legge n. 241/1990, i pareri di tutti gli uffici regionali preposti al
rilascio di permessi, autorizzazioni, nulla-osta, ecc. La verifica
della sussistenza dei diversi interessi coinvolti e' effettuata
dall'Autorita' competente prima della convocazione della Conferenza
di servizi.
15. Nei casi in cui non siano coinvolti interessi di competenza di
altri uffici regionali nelle Conferenze di servizi, la Regione e'
rappresentata dal dirigente dell'ufficio titolare dei procedimenti di
caratterizzazione e bonifica dei siti.