Art. 29
Siti con inquinamento pregresso
1. Nel caso di eventi inquinanti avvenuti anteriormente alla data
di entrata in vigore del decreto, ma che si manifestino
successivamente a tale data, riguardanti siti anche con attivita' in
corso anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma
che si manifestino successivamente a tale data, il responsabile o il
soggetto interessato comunica ai soggetti di cui al comma 1 dell'art.
28 l'esistenza della potenziale contaminazione, unitamente al piano
di caratterizzazione, fermo restando l'adozione delle necessarie
misure di prevenzione e gli interventi di messa in sicurezza
d'emergenza.