Art. 29 
 
                   Siti con inquinamento pregresso 
 
  1. Nel caso di eventi inquinanti avvenuti anteriormente  alla  data
di  entrata  in  vigore  del   decreto,   ma   che   si   manifestino
successivamente a tale data, riguardanti siti anche con attivita'  in
corso anteriormente alla data di entrata in vigore  del  decreto,  ma
che si manifestino successivamente a tale data, il responsabile o  il
soggetto interessato comunica ai soggetti di cui al comma 1 dell'art.
28 l'esistenza della potenziale contaminazione, unitamente  al  piano
di caratterizzazione,  fermo  restando  l'adozione  delle  necessarie
misure  di  prevenzione  e  gli  interventi  di  messa  in  sicurezza
d'emergenza.