Art. 30
Fondo naturale ed inquinamento diffuso
1. Quando i superamenti delle CSC comunicati ai sensi degli
articoli 242, 244 o 245 del decreto riguardano composti che il
soggetto che ha effettuato la comunicazione dichiara e dimostra avere
origine naturale o essere riconducibili a situazioni di inquinamento
diffuso, l'ARPAB, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorita'
competente, esprime parere sulla attribuibilita' o meno dei
superamenti riscontrati a fondo naturale o inquinamento diffuso dei
composti interessati.
2. In caso di dichiarazione dell'ARPAB di attribuibilita' a fondo
naturale o a inquinamento diffuso dei superamenti delle CSC, fermo
restando le misure di prevenzione di cui all'art. 242 del decreto,
nonche' gli interventi di messa in sicurezza, operativa o permanente,
di caratterizzazione, di bonifica e di monitoraggio in riferimento ai
superamenti addebitabili al responsabile, l'autorita' competente con
proprio provvedimento conclude il procedimento relativamente ai
composti dichiarati ascrivibili a fondo naturale o a inquinamento
diffuso. Restano a carico del responsabile gli obblighi di tutela
della salute e dell'ambiente connessi ai predetti superamenti delle
CSC.
3. Le aree dichiarate con presenza di fondi naturali o a
inquinamento diffuso sono gestite ai sensi dell'art. 33.