Art. 31 
 
                          Acque sotterranee 
 
  1. Nel caso in cui l'intervento di bonifica  prevede  l'emungimento
delle  acque  sotterranee,  in  sede  di  approvazione  del  progetto
dovranno essere  effettuate  le  valutazioni  in  ordine  al  rischio
indotto dal prelievo ed agli effetti sull'acquifero. 
  2. Il progetto di prelievo delle acque sotterranee emunte nel corso
di  interventi  di  bonifica  di  un  sito  ed  utilizzate  in  cicli
produttivi in esercizio nel sito stesso, ai sensi dell'art.  243  del
decreto, non necessita di concessione di derivazione d'acqua.