Art. 31
Acque sotterranee
1. Nel caso in cui l'intervento di bonifica prevede l'emungimento
delle acque sotterranee, in sede di approvazione del progetto
dovranno essere effettuate le valutazioni in ordine al rischio
indotto dal prelievo ed agli effetti sull'acquifero.
2. Il progetto di prelievo delle acque sotterranee emunte nel corso
di interventi di bonifica di un sito ed utilizzate in cicli
produttivi in esercizio nel sito stesso, ai sensi dell'art. 243 del
decreto, non necessita di concessione di derivazione d'acqua.