Art. 33 
 
                   Attivita' su aree con accertato 
                        superamento delle CSC 
 
  1. Le autorizzazioni alla realizzazione di opere ed impianti  e  al
loro esercizio in siti  con  accertato  superamento  delle  CSC  sono
rilasciate  da  parte  delle  rispettive   Autorita'   procedenti   a
condizione che  dette  opere  e  impianti  siano  realizzati  secondo
modalita' e tecniche che non pregiudicano ne' interferiscono  con  il
completamento e l'esecuzione degli interventi di messa  in  sicurezza
d'emergenza, operativa o permanente e di  bonifica,  ne'  determinano
rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. 
  2. La verifica delle condizioni di cui al comma 1 e' di  competenza
della Conferenza di servizi di cui all'art. 242 del decreto,  che  si
esprime  a  seguito  di  istanza  del  richiedente,   successivamente
all'esito della caratterizzazione del sito ai sensi dell'art. 242 del
decreto. 
  3. L'assegnazione di finanziamenti pubblici da parte della  Regione
per iniziative produttive sui siti di cui al  comma  1,  e'  concessa
solo ad esito positivo della verifica di cui al comma 2. 
  4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo gli
interventi di cui all'art. 34, commi 7, 8, 9 e 10  del  decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito con la legge 11 novembre  2014,
n. 164.