Art. 33
Attivita' su aree con accertato
superamento delle CSC
1. Le autorizzazioni alla realizzazione di opere ed impianti e al
loro esercizio in siti con accertato superamento delle CSC sono
rilasciate da parte delle rispettive Autorita' procedenti a
condizione che dette opere e impianti siano realizzati secondo
modalita' e tecniche che non pregiudicano ne' interferiscono con il
completamento e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza
d'emergenza, operativa o permanente e di bonifica, ne' determinano
rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
2. La verifica delle condizioni di cui al comma 1 e' di competenza
della Conferenza di servizi di cui all'art. 242 del decreto, che si
esprime a seguito di istanza del richiedente, successivamente
all'esito della caratterizzazione del sito ai sensi dell'art. 242 del
decreto.
3. L'assegnazione di finanziamenti pubblici da parte della Regione
per iniziative produttive sui siti di cui al comma 1, e' concessa
solo ad esito positivo della verifica di cui al comma 2.
4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo gli
interventi di cui all'art. 34, commi 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito con la legge 11 novembre 2014,
n. 164.