Art. 32 Associazioni rappresentative delle autonomie locali 1. Nell'attuazione della presente legge, la regione riconosce il ruolo delle associazioni rappresentative delle autonomie locali di cui all'art. 7 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali). 2. Al fine di favorire l'attuazione della presente legge, la regione destina, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, incentivi finanziari per specifici progetti di assistenza giuridico-amministrativa e tecnica, nonche' di sviluppo socio-economico, presentati dalle associazioni delle autonomie locali di cui al comma 1. 3. La giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari di cui al comma 2.