Art. 32 
 
         Associazioni rappresentative delle autonomie locali 
 
  1. Nell'attuazione della presente legge, la  regione  riconosce  il
ruolo delle associazioni rappresentative delle  autonomie  locali  di
cui all'art.  7  della  legge  regionale  20  novembre  1998,  n.  34
(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e
degli enti locali). 
  2. Al fine  di  favorire  l'attuazione  della  presente  legge,  la
regione  destina,  nei  limiti  delle  disponibilita'  di   bilancio,
incentivi   finanziari   per   specifici   progetti   di   assistenza
giuridico-amministrativa   e    tecnica,    nonche'    di    sviluppo
socio-economico, presentati dalle associazioni delle autonomie locali
di cui al comma 1. 
  3. La giunta regionale, previo parere della  Conferenza  permanente
regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione  degli
incentivi finanziari di cui al comma 2.