Art. 33 Modifica alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 1. Dopo la lettera g) del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) e' inserita la seguente: «g-bis) regola la durata minima dei conferimenti di funzione all'unione, che non puo' essere inferiore a cinque anni.».