Art. 33 
 
       Modifica alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 
 
  1. Dopo la lettera g) del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale
28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia  di  enti
locali) e' inserita la seguente: 
  «g-bis) regola  la  durata  minima  dei  conferimenti  di  funzione
all'unione, che non puo' essere inferiore a cinque anni.».