Art. 35 Abrogazioni e modifiche di norme 1. La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e' abrogata. 2. Sono fatti salvi i regolamenti emanati in attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale n. 10/1991 approvati, rispettivamente, con decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 10, con decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 11, con decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 12, con decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2012, n. 15, con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 16, con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 17, con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2012, n. 19, con decreto del Presidente della Regione 29 febbraio 2012, n. 20, con decreto del Presidente della Regione 29 febbraio 2012, n. 21, con decreto del Presidente della Regione 29 febbraio 2012, n. 22, con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 28, con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 29, con decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2012, n. 30, con decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2012, n. 31, con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 34, con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 35, con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 36, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 37, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 38, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 39, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 40, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 41, con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2012, n. 42, con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 9, con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 10, con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 11, con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2016, n. 18 e con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 19. 3. All'art. 8, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le parole «e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con poteri sostitutivi in caso di inerzia,» sono soppresse.