Art. 35 
 
                  Abrogazioni e modifiche di norme 
 
  1. La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e' abrogata. 
  2. Sono fatti salvi i regolamenti emanati in  attuazione  dell'art.
2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale n.  10/1991  approvati,
rispettivamente, con decreto del Presidente della Regione 23  gennaio
2012, n. 10, con decreto del  Presidente  della  Regione  23  gennaio
2012, n. 11, con decreto del  Presidente  della  Regione  23  gennaio
2012, n. 12, con decreto del  Presidente  della  Regione  3  febbraio
2012, n. 15, con decreto del Presidente  della  Regione  15  febbraio
2012, n. 16, con decreto del Presidente  della  Regione  15  febbraio
2012, n. 17, con decreto del Presidente  della  Regione  28  febbraio
2012, n. 19, con decreto del Presidente  della  Regione  29  febbraio
2012, n. 20, con decreto del Presidente  della  Regione  29  febbraio
2012, n. 21, con decreto del Presidente  della  Regione  29  febbraio
2012, n. 22, con decreto del Presidente  della  Regione  15  febbraio
2012, n. 28, con decreto del Presidente della Regione 27 marzo  2012,
n. 29, con decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2012, n. 30,
con decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2012, n.  31,  con
decreto del Presidente della  Regione  27  marzo  2012,  n.  34,  con
decreto del Presidente della  Regione  27  marzo  2012,  n.  35,  con
decreto del Presidente della  Regione  27  marzo  2012,  n.  36,  con
decreto del Presidente della Regione  26  aprile  2012,  n.  37,  con
decreto del Presidente della Regione  26  aprile  2012,  n.  38,  con
decreto del Presidente della Regione  26  aprile  2012,  n.  39,  con
decreto del Presidente della Regione  26  aprile  2012,  n.  40,  con
decreto del Presidente della Regione  26  aprile  2012,  n.  41,  con
decreto del Presidente della  Regione  4  maggio  2012,  n.  42,  con
decreto del Presidente della  Regione  10  maggio  2016,  n.  9,  con
decreto del Presidente della Regione  10  maggio  2016,  n.  10,  con
decreto del Presidente della Regione  10  maggio  2016,  n.  11,  con
decreto del Presidente della Regione 22 giugno  2016,  n.  18  e  con
decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 19. 
  3. All'art. 8, comma 1, lettera d) della legge regionale 15  maggio
2000,  n.  10,  le  parole  «e  dei  responsabili  dei   procedimenti
amministrativi, con poteri sostitutivi  in  caso  di  inerzia,»  sono
soppresse.