Art. 36 Disposizioni transitorie e di rinvio 1. La presente legge non si applica ai procedimenti gia' iniziati alla data di entrata in vigore della medesima. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed i relativi provvedimenti di attuazione.