Art. 36 
 
                Disposizioni transitorie e di rinvio 
 
  1. La presente legge non si applica ai procedimenti  gia'  iniziati
alla data di entrata in vigore della medesima. 
  2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241
e  successive   modificazioni   ed   integrazioni   ed   i   relativi
provvedimenti di attuazione.