Art. 37 
 
                     Testo coordinato in materia 
                 di azione amministrativa regionale 
 
  1. Il Presidente della Regione e' autorizzato  a  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della  Regione,  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  un  testo  coordinato  delle
leggi regionali relative all'azione amministrativa regionale.