Art. 21 Commercio su aree pubbliche 1. Il presente capo disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio provinciale. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del re-golamento di esecuzione alla presente legge la giunta provinciale, d'intesa con il consiglio dei comuni, determina gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attivita' di vendita effettuata nei «mercatini delle pulci» di cui all'art. 6, comma 2, lettera r).