Art. 21 
 
                     Commercio su aree pubbliche 
 
  1. Il presente capo disciplina l'esercizio del  commercio  su  aree
pubbliche nel territorio provinciale. 
  2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del re-golamento di
esecuzione alla presente legge la giunta provinciale, d'intesa con il
consiglio  dei  comuni,  determina  gli  indirizzi  generali  per  lo
svolgimento dell'attivita' di vendita effettuata nei «mercatini delle
pulci» di cui all'art. 6, comma 2, lettera r).