Art. 23 Esercizio dell'attivita' 1. L'attivita' di commercio su aree pubbliche, che sia effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, e' soggetta a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) da inoltrare rispettivamente al comune territorialmente competente o al comune nel cui territorio si intende esercitare l'attivita'. 2. Con la SCIA di cui al comma 1 si attesta il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 8 e - nel caso si tratti di attivita' nel settore alimentare - dei requisiti professionali di cui all'art. 9. 3. L'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche nel territorio provinciale e' consentito, alle condizioni della presente legge, ai soggetti abilitati in Provincia di Trento, nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza. 4. Il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade e' vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore. 5. Nell'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalita' previste dall'art. 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche. Nell'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e' inoltre vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 24,00 alle ore 07,00. Costi-tuiscono eccezione la vendita e la somministra-zione di bevande alcoliche effettuate in occasione di fiere, mercati o manifestazioni promozionali/commerciali, previamente autorizzate. 6. E' vietata la vendita e l'esposizione di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi.