Art. 23 
 
                      Esercizio dell'attivita' 
 
  1. L'attivita' di commercio su aree pubbliche, che  sia  effettuata
su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, e' soggetta a
segnalazione certificata di  inizio  attivita'  (SCIA)  da  inoltrare
rispettivamente al comune territorialmente competente o al comune nel
cui territorio si intende esercitare l'attivita'. 
  2. Con la SCIA di cui  al  comma  1  si  attesta  il  possesso  dei
requisiti di onorabilita' di cui all'art. 8 e - nel caso si tratti di
attivita' nel settore alimentare - dei requisiti professionali di cui
all'art. 9. 
  3. L'esercizio dell'attivita' di commercio su  aree  pubbliche  nel
territorio provinciale e' consentito, alle condizioni della  presente
legge, ai soggetti abilitati in  Provincia  di  Trento,  nelle  altre
regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza. 
  4.  Il  commercio  sulle  aree  pubbliche  negli  aeroporti,  nelle
stazioni e nelle autostrade e' vietato senza il permesso del soggetto
proprietario o gestore. 
  5. Nell'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche  e'
vietata la vendita  di  bevande  alcoliche  di  qualsiasi  gradazione
diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti  e
con le modalita' previste dall'art. 176, comma 1, del regio decreto 6
maggio  1940,  n.  635,  e   successive   modifiche.   Nell'esercizio
dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e' inoltre  vietata  la
vendita e la  somministrazione  di  bevande  alcoliche  di  qualsiasi
gradazione dalle ore 24,00 alle ore 07,00.  Costi-tuiscono  eccezione
la vendita e la somministra-zione di bevande alcoliche effettuate  in
occasione      di      fiere,      mercati      o      manifestazioni
promozionali/commerciali, previamente autorizzate. 
  6. E' vietata la vendita e l'esposizione di armi, di esplosivi e di
oggetti preziosi.