Art. 24 
 
                Esercizio dell'attivita' su posteggio 
 
  1. La segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  (SCIA)  per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante utilizzo  di  un
posteggio e' inoltrata  al  comune  in  cui  ha  sede  il  posteggio,
contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio da
conferirsi mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi  dell'art.
26. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 57,  l'attivita'  non  puo'
avere inizio prima della data di rilascio della nuova concessione  di
posteggio. 
  2.  Le  concessioni  comunali  dei  posteggi  per  l'esercizio  del
commercio sulle aree pubbliche hanno una validita' di dodici anni. 
  3. Il titolo abilitante  all'esercizio  dell'attivita'  di  cui  al
comma 1 abilita anche: 
    a)  all'esercizio  dell'attivita'  in  forma  itinerante  e   nei
posteggi dei mercati temporaneamente non occupati dal/dalla  titolare
della concessione; 
    b) alla partecipazione alle fiere che si  svolgono  in  tutto  il
territorio nazionale.