Art. 24 Esercizio dell'attivita' su posteggio 1. La segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio e' inoltrata al comune in cui ha sede il posteggio, contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio da conferirsi mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi dell'art. 26. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 57, l'attivita' non puo' avere inizio prima della data di rilascio della nuova concessione di posteggio. 2. Le concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche hanno una validita' di dodici anni. 3. Il titolo abilitante all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 abilita anche: a) all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante e nei posteggi dei mercati temporaneamente non occupati dal/dalla titolare della concessione; b) alla partecipazione alle fiere che si svolgono in tutto il territorio nazionale.