Art. 25 
 
          Concessioni di posteggio stagionali e temporanee 
 
  1.  Il  comune  rilascia  concessioni   di   posteggio   stagionali
disciplinate   dalle   stesse   norme   previste   per    l'esercizio
dell'attivita' non stagionale. 
  2. Il comune  rilascia  concessioni  di  posteggio  temporanee  per
consentire       la       partecipazione       a       manifestazioni
promozionali/commerciali. Queste sono  valide  esclusivamente  per  i
giorni e nei luoghi nei quali le predette manifestazioni si svolgono.