Art. 25 Concessioni di posteggio stagionali e temporanee 1. Il comune rilascia concessioni di posteggio stagionali disciplinate dalle stesse norme previste per l'esercizio dell'attivita' non stagionale. 2. Il comune rilascia concessioni di posteggio temporanee per consentire la partecipazione a manifestazioni promozionali/commerciali. Queste sono valide esclusivamente per i giorni e nei luoghi nei quali le predette manifestazioni si svolgono.