Art. 27 Abilitazione all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante 1. L'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e' soggetto a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) da inoltrare al comune nel quale si intende avviare l'attivita'. 2. L'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche in forma itinerante: a) puo' essere effettuato su qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal comune e alle condizioni stabilite dallo stesso comune; b) deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi ed esclusivamente per soste limitate al tempo strettamente necessario a servire la clientela; c) puo' essere effettuato con mezzi motorizzati o altro, purche' la merce non sia posta a contatto con il terreno, non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le vigenti norme igienico-sanitarie. 3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche, su tutto il territorio nazionale: a) all'esercizio dell'attivita' al domicilio dei consumatori e nei locali ove essi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago; b) all'esercizio dell'attivita' nei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati e fuori mercato; c) alla partecipazione alle fiere. 4. Il comune puo' interdire o limitare l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale ai fini della salvaguardia delle aree stesse. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni anche per motivi di viabilita', di carattere igienico-sanitario o per altri motivi d'interesse pubblico. In deroga al comma 2, lettera a), il comune puo' provvedere a individuare specifiche aree da destinare all'esercizio dell'attivita' determinandone le modalita' e condizioni d'esercizio. 5. Durante lo svolgimento di mercati o fiere o di altre manifestazioni promozionali/commerciali, il comune puo' interdire il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti, fino a una distanza di cinquecento metri, ai sensi e nei limiti del comma 4. 6. L'attivita' di vendita di prodotti alimentari e' soggetta al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.