Art. 27 
 
    Abilitazione all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante 
 
  1. L'esercizio dell'attivita' di commercio  su  aree  pubbliche  in
forma itinerante e' soggetto a  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' (SCIA) da inoltrare al comune nel quale si intende  avviare
l'attivita'. 
  2. L'esercizio dell'attivita' di commercio  su  aree  pubbliche  in
forma itinerante: 
    a)  puo'  essere  effettuato  su  qualunque  area  pubblica   non
espressamente interdetta dal comune e alle condizioni stabilite dallo
stesso comune; 
    b)  deve  essere  svolto  in  modo  tale  da  differenziarsi  dal
commercio su aree pubbliche con posteggi ed esclusivamente per  soste
limitate al tempo strettamente necessario a servire la clientela; 
    c) puo' essere effettuato con mezzi motorizzati o altro,  purche'
la merce non sia posta a contatto con il terreno, non sia esposta  su
banchi  collocati  a  terra  e  siano  rispettate  le  vigenti  norme
igienico-sanitarie. 
  3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche, su tutto il  territorio
nazionale: 
    a) all'esercizio dell'attivita' al domicilio  dei  consumatori  e
nei locali ove essi si trovino per motivi di  lavoro,  studio,  cura,
intrattenimento o svago; 
    b) all'esercizio dell'attivita' nei posteggi temporaneamente  non
occupati nei mercati e fuori mercato; 
    c) alla partecipazione alle fiere. 
  4. Il comune puo' interdire o limitare  l'esercizio  dell'attivita'
di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree  aventi
valore archeologico, storico, artistico e ambientale  ai  fini  della
salvaguardia delle aree stesse. Possono essere  stabiliti  divieti  e
limitazioni  anche   per   motivi   di   viabilita',   di   carattere
igienico-sanitario o per altri motivi d'interesse pubblico. In deroga
al comma 2, lettera a),  il  comune  puo'  provvedere  a  individuare
specifiche   aree   da   destinare    all'esercizio    dell'attivita'
determinandone le modalita' e condizioni d'esercizio. 
  5.  Durante  lo  svolgimento  di  mercati  o  fiere  o   di   altre
manifestazioni promozionali/commerciali, il comune puo' interdire  il
commercio  su  aree  pubbliche  in  forma   itinerante   nelle   aree
circostanti, fino a una distanza di cinquecento metri, ai sensi e nei
limiti del comma 4. 
  6. L'attivita' di vendita di prodotti  alimentari  e'  soggetta  al
rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.