Art. 28 
 
          Vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche 
 
  1. L'abilitazione alla  vendita  di  prodotti  alimentari  su  aree
pubbliche consente  l'immediato  consumo  dei  prodotti  stessi,  con
esclusione  del  servizio  assistito  di   somministrazione   e   con
l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.