Art. 29 
 
                Posteggi riservati in mercati e fiere 
 
  1. Nei mercati e nelle fiere il comune riserva posteggi: 
    a)  a  imprenditrici/imprenditori  agricoli  che  esercitano   la
vendita diretta dei prodotti provenienti in misura  prevalente  dalle
proprie aziende, ai sensi dell'art.  1  della  legge  provinciale  14
dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche; 
    b) ad associazioni e organizzazioni di volontariato che  svolgono
attivita' idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa
di persone con disabilita'; 
    c) ad artigiani/artigiane, per la vendita  esclusiva  dei  propri
prodotti. 
  2. Nei mercati  e  nelle  fiere,  nell'ottica  di  una  equilibrata
diversificazione dell'offerta merceologica, il comune puo'  riservare
uno o piu' posteggi: 
    a) alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS); 
    b) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte o
dell'ingegno creativo, comprese le proprie  pubblicazioni  di  natura
scientifica  o  informativa,  anche  realizzate   mediante   supporto
informatico. 
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari  di
piu' di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o
fiera.