Art. 30 
 
                    Piano e regolamento comunale 
 
  1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore  del  regolamento
di esecuzione alla presente legge e sulla  base  degli  indirizzi  in
esso contenuti il comune approva il piano  comunale  per  l'esercizio
del commercio su aree pubbliche. 
  2. Con il piano comunale sono individuati in particolare: 
    a) i posteggi in mercati, fiere e fuori mercato; 
    b) di concerto con l'ufficio provinciale competente, le  aree  su
strade pubbliche di competenza provinciale da adibirsi  all'esercizio
del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 22, comma 1,  lettera
a); 
    c) le aree da destinarsi a nuovi mercati,  fiere,  manifestazioni
promozionali/commerciali  e  ampliamenti  o   riduzioni   di   quelli
esistenti nonche' i posteggi fuori mercato; 
    d) le aree nelle quali l'esercizio dell'attivita' commerciale  e'
vietato o comunque sottoposto a limitazioni o  condizioni,  anche  ai
sensi dell'art. 27, comma 4; 
    e) gli orari di esercizio del commercio su aree pubbliche; 
    f) la riserva dei posteggi; 
    g) eventuali, particolari specializzazioni  merceologiche  per  i
settori merceologici di cui all'art. 7 della presente legge,  nonche'
eventuali limitazioni alla vendita di particolari prodotti,  al  fine
di garantire il miglior servizio al consumatore e di  valorizzare  le
produzioni alimentari e artigianali tipiche altoatesine; 
    h) i criteri e le modalita'  per  lo  spostamento  di  mercati  o
fiere; 
    i) i canoni per la concessione dei posteggi, tenuto  anche  conto
delle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato. 
  3. Ai fini dell'individuazione  delle  aree  di  cui  al  comma  2,
lettere b), c), e d), i comuni tengono conto: 
    a) delle esigenze  di  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio
storico, artistico, culturale e ambientale; 
    b) delle previsioni degli  strumenti  urbanistici,  favorendo  le
nuove zone di espansione  residenziale  o  a  vocazione  turistica  e
promuovendo  in  particolare  la  presenza  di  mercati  rionali  che
limitino la necessita' di mobilita' degli utenti; 
    c) delle esigenze igienico-sanitarie; 
    d) delle dotazioni di opere  di  urbanizzazione  primaria  e  dei
necessari servizi pubblici. 
  4. Il piano e' approvato sentite le organizzazioni  imprenditoriali
del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore
e le associazioni dei  consumatori,  maggiormente  rappresentative  a
livello provinciale. 
  5. Il piano  ha  una  validita'  almeno  triennale  e  puo'  essere
aggiornato con le stesse modalita' previste per l'approvazione. 
  6. Unitamente al piano di cui al comma  2,  il  comune  approva  il
regolamento comunale che disciplina l'organizzazione  e  le  funzioni
comunali in materia di commercio su aree pubbliche. 
  7. Ai fini della tutela e valorizzazione  del  patrimonio  storico,
artistico, culturale e ambientale, sentite  le  organizzazioni  e  le
associazioni di cui al  comma  4,  il  comune  puo'  provvedere  allo
spostamento di un mercato o di una fiera  assegnando  agli  operatori
interessati un termine non inferiore a  un  anno  per  il  definitivo
trasferimento nelle  nuove  aree,  fatta  salva  la  possibilita'  di
prevedere termini diversi a seguito di accordi specifici. 
  8. Per motivi di interesse, ordine e sicurezza pubblici o di igiene
e sanita' pubblica, il comune ha facolta' di trasferire o  modificare
l'assetto di mercati, fiere e posteggi fuori mercato. A tale riguardo
il comune consulta le associazioni di cui  al  comma  4  e  definisce
congrui termini per le nuove collocazioni. 
  9.   Al   fine   di   qualificare   e   differenziare   l'esercizio
dell'attivita' commerciale sul territorio, il comune puo' affidare la
gestione delle fiere e delle manifestazioni  promozionali/commerciali
a soggetti diversi da individuarsi sulla base di procedure a evidenza
pubblica.