Art. 31 
 
Obbligo  di  regolarita'  contributiva  per  il  commercio  su   aree
                              pubbliche 
 
  1. L'attivita'  di  commercio  su  aree  pubbliche,  effettuata  su
posteggio dato in concessione o in forma itinerante, e'  soggetta  al
requisito della regolarita' contributiva. 
  2. Le imprese che inoltrano una segnalazione certificata di  inizio
attivita' (SCIA) per l'esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche
devono indicare ai comuni, al momento dell'inoltro e in tutti i  casi
di modifica dei dati identificativi dell'impresa stessa, gli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie o dei
dati richiesti per la  verifica  della  regolarita'  contributiva  ai
sensi dell'art.  43,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche. 
  3.  La  verifica  della  regolarita'  contributiva   dei   soggetti
abilitati al commercio su aree pubbliche viene effettuata dai  comuni
in via telematica: 
    a) tra il 1 ° gennaio e il 31 marzo di  ogni  anno  con  riguardo
all'ultimo periodo oggetto di versamento contributivo; 
    b) all'atto della cessione dell'azienda, o di ramo di  essa,  sia
nei confronti del soggetto cedente che del subentrante; 
    c) ogni qual volta ritenuto  opportuno  e  nel  caso  in  cui  il
soggetto abilitato al commercio su aree pubbliche abbia  ottenuto  la
rateizzazione del debito contributivo. 
  4. Per le imprese  gia'  iscritte  nel  registro  delle  imprese  e
comunque attive alla data di presentazione della  SCIA,  la  verifica
della regolarita' contributiva e' effettuata  entro  sessanta  giorni
dalla presentazione della segnalazione. 
  5. Per le imprese non ancora iscritte  al  registro  delle  imprese
alla data di presentazione della SCIA o per le  quali  alla  medesima
data non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo,
la verifica della  regolarita'  contributiva  e'  effettuata  decorsi
centottanta giorni  dalla  data  di  iscrizione  nel  registro  delle
imprese. 
  6.  La   partecipazione   a   mercati,   fiere   e   manifestazioni
promozionali/commerciali su  aree  pubbliche  da  parte  di  soggetti
abilitati in altre regioni italiane  o  in  Provincia  di  Trento  e'
subordinata alla verifica della  regolarita'  contributiva,  se  tale
verifica   non   costituisce   un   presupposto    per    l'esercizio
dell'attivita'  di  commercio  su  aree  pubbliche  nella  regione  o
provincia autonoma in cui si e' ottenuto il titolo abilitativo.