Art. 32 
 
Revoca,  sospensione  e  decadenza   del   titolo   abilitativo   per
             l'esercizio del commercio su aree pubbliche 
 
  1. Il titolo abilitativo e - se l'attivita' e' svolta su  posteggio
- la relativa concessione, sono  sospesi  per  centoventi  giorni,  o
comunque fino al giorno della  regolarizzazione  se  antecedente,  in
caso di: 
    a) esito negativo della verifica di cui  all'art.  31,  comma  3,
lettere a) e c); 
    b) esito negativo delle verifiche disposte ai sensi dell'art. 31,
comma 3, lettera b), e dell'articolo 57, commi 7 e 8; 
    c) mancata presentazione delle informazioni di cui agli  articoli
31 e 57, comma 9, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata  dal
comune. 
  2. Tale sospensione non e' da intendersi come mancato utilizzo  del
posteggio ai sensi del comma 4, lettera c). 
  3. Il  titolo  abilitativo  e  la  concessione  di  posteggio  sono
revocati: 
    a) in caso l'interessato non  regolarizzi  la  propria  posizione
entro il periodo di sospensione di cui al comma 1; 
    b) in caso di esito negativo della verifica di cui  all'art.  31,
comma 5. 
  4. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel  mercato
e nella fiera decadono: 
    a)  qualora  vengano  meno  i   requisiti   di   onorabilita'   e
professionali di cui agli articoli 8 e 9; 
    b) qualora il/la titolare non inizi l'attivita' entro centottanta
giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo; 
    c) qualora il posteggio non venga utilizzato  per  i  periodi  di
tempo di seguito specificati, salvo nei casi di assenza per malattia,
gravidanza, assistenza a persona convivente invalida o portatrice  di
disabilita' grave, partecipazione ad altra manifestazione  mercatale,
guasto o incidente al proprio automezzo o decesso del/della titolare: 
      1) un periodo complessivamente superiore a  otto  settimane  in
ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza settimanale; 
      2) un periodo complessivamente superiore a quattro settimane in
ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza bisettimanale; 
      3) un numero di due assenze in ciascun anno solare nel caso  di
mercati con cadenza mensile; 
      4)  alla  seconda  assenza  nell'arco  temporale  della  durata
dodicennale della relativa concessione nel caso di  mercati  e  fiere
con cadenza annuale. 
  5. Non e' considerato mancato utilizzo del posteggio l'assenza  nei
mesi di dicembre, gennaio e febbraio nonche' nelle quattro  settimane
di ferie, suddivisibili al massimo in due periodi. 
  6. Le assenze di cui al comma 4, lettera c), e le assenze per ferie
devono  essere  giustificate  per  mezzo  di  comunicazione  scritta,
accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire  al  comune
entro trenta giorni dal primo giorno di assenza.