Art. 32 Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche 1. Il titolo abilitativo e - se l'attivita' e' svolta su posteggio - la relativa concessione, sono sospesi per centoventi giorni, o comunque fino al giorno della regolarizzazione se antecedente, in caso di: a) esito negativo della verifica di cui all'art. 31, comma 3, lettere a) e c); b) esito negativo delle verifiche disposte ai sensi dell'art. 31, comma 3, lettera b), e dell'articolo 57, commi 7 e 8; c) mancata presentazione delle informazioni di cui agli articoli 31 e 57, comma 9, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal comune. 2. Tale sospensione non e' da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai sensi del comma 4, lettera c). 3. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati: a) in caso l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1; b) in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 31, comma 5. 4. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono: a) qualora vengano meno i requisiti di onorabilita' e professionali di cui agli articoli 8 e 9; b) qualora il/la titolare non inizi l'attivita' entro centottanta giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo; c) qualora il posteggio non venga utilizzato per i periodi di tempo di seguito specificati, salvo nei casi di assenza per malattia, gravidanza, assistenza a persona convivente invalida o portatrice di disabilita' grave, partecipazione ad altra manifestazione mercatale, guasto o incidente al proprio automezzo o decesso del/della titolare: 1) un periodo complessivamente superiore a otto settimane in ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza settimanale; 2) un periodo complessivamente superiore a quattro settimane in ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza bisettimanale; 3) un numero di due assenze in ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza mensile; 4) alla seconda assenza nell'arco temporale della durata dodicennale della relativa concessione nel caso di mercati e fiere con cadenza annuale. 5. Non e' considerato mancato utilizzo del posteggio l'assenza nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio nonche' nelle quattro settimane di ferie, suddivisibili al massimo in due periodi. 6. Le assenze di cui al comma 4, lettera c), e le assenze per ferie devono essere giustificate per mezzo di comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal primo giorno di assenza.